Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 26/06/2024 n. 17645 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro emessi in relazione alla sentenza civile n. 859/2011 del Tribunale di Grosseto, che aveva condannato la Provincia di Grosseto a pagare a Gedifa Srl € 659.892,54 oltre interessi. Gedifa contestava, tra l’altro, l’applicazione dell’imposta proporzionale al 3% anziché di quella fissa, invocando la natura del ristoro riconosciuto e l’alternatività IVA/registro; deduceva inoltre vizi di motivazione, violazione delle norme sull’autotutela e lesione del legittimo affidamento. L’Agenzia ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per cassazione, poiché Gedifa non aveva appellato la sentenza sfavorevole della CTP di Grosseto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: Gedifa non aveva impugnato la sentenza della CTP n. 300/4/2013, che era quindi passata in giudicato nei suoi confronti. Le obbligazioni solidali, anche tributarie, costituiscono rapporti autonomi: la decisione relativa a un condebitore non modifica quella divenuta definitiva per l’altro. Di conseguenza, i cinque motivi di merito sono rimasti assorbiti e la Corte non ha deciso se fosse corretta l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale. Gedifa è stata condannata a pagare all’Agenzia € 4.000 per le spese del giudizio di cassazione, oltre alle spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto. La CTP aveva respinto i ricorsi riuniti di Provincia e Gedifa; la CTR Toscana aveva rigettato l’appello della Provincia.

Norme richiamate

  • Principi sulle obbligazioni solidali e sull’autonomia dei rapporti processuali dei condebitori

    Invero le obbligazioni solidali - ivi comprese quelle tributarie -costituiscono rapporti obbligatori distinti che, sul piano processuale, possono essere azionati singolarmente, senza che sussista litisconsorzio fra condebitori e concreditori, ne discende che in tema di solidarietà tributaria la sentenza emessa nei confronti dei diversi debitori consta di distinte pronunce, in relazione all'autonomia ed indipendenza dei relativi rapporti obbligatori, con la conseguenza che il passaggio in giudicato dell'una, per difetto di impugnazione, rimane insensibile alle sorti del giudizio riguardante il coobbligato a prescindere dal carattere personale o meno delle relative eccezioni.

    La solidarietà tributaria non impone, di per sé, un giudizio unitario tra tutti i coobbligati. Ciascuno deve impugnare la pronuncia che lo riguarda: se non lo fa, quella decisione diventa definitiva nei suoi confronti e l’impugnazione proposta dall’altro debitore non riapre la sua posizione.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    visto l' art. 13 , comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 , come modificato dalla legge n. 228 del 2012 , da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

    Quando sussistono i presupposti processuali previsti dalla norma, la parte il cui ricorso è dichiarato inammissibile è tenuta a un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale; il pagamento resta subordinato alla verifica che il contributo sia dovuto.

Massime di principio

  • In una controversia con più coobbligati solidali, la posizione processuale di ciascuno è autonoma: non è sufficiente che un altro coobbligato impugni la sentenza per conservare la possibilità di contestarla.
  • Il coobbligato che non appella una decisione sfavorevole rischia che essa diventi definitiva nei suoi confronti; una successiva impugnazione dell’altro debitore non consente normalmente di superare il giudicato individuale.
  • Prima di esaminare le contestazioni di merito, il giudice può rilevare l’inammissibilità per mancata impugnazione tempestiva della decisione di primo grado; in tal caso le questioni sostanziali restano assorbite e non sono risolte nel merito.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare la condanna alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.