Cassazione Penale, Sentenza n. 12246/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato impugnava l'ordinanza del 14/12/2023 contestando la riforma dell'ordinanza del G.I.P. che aveva originariamente respinto la misura cautelare. La difesa deduceva violazione di legge (art.606 lett. b) c.p.p.) in relazione agli artt. 310 e 581 co.1 lett. c) c.p.p. per genericità dell'appello del Pubblico Ministero e per la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alle esigenze cautelari. In particolare si sosteneva che il P.M. non avesse integrato la richiesta di misura con specifici elementi sul pericolo di recidiva e che il Tribunale avesse indebitamente equiparato, ai fini del rischio di recidiva, un precedente per falso materiale con il reato di truffa contestato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo centrale, rilevando che l'appello cautelare del Pubblico Ministero non era generico poiché menzionava la presenza di precedenti dell'imputato e che, alla luce di ciò, la valutazione sulla "vita ante" espressa dal G.I.P. doveva essere riesaminata. Sulla fondatezza delle esigenze cautelari la Corte ha giudicato congrua e non manifestamente illogica la deduzione che un recente reato di falso attesti una tendenza a commettere reati diretti a trarre in inganno (quali la truffa), giustificando l'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La corte ha inoltre escluso che eventuali differenze di trattamento cautelare rispetto ad altro coimputato potessero costituire motivo di annullamento in questa sede. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e gli atti sono stati trasmessi per gli adempimenti di cui all'art.28 reg. esec. c.p.p.
Norme richiamate
Invocato dalla difesa come motivo di impugnazione per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato poiché la motivazione del provvedimento impugnato risultava adeguata.
Richiamato nella censura relativa alla genericità dell'appello; la Corte ha ritenuto che l'atto di appello contenesse riferimenti ai precedenti dell'imputato, escludendo la genericità originaria.
art.581 comma 1 lett. c) c.p.p.
Richiamato in relazione alla forma e al contenuto dell'appello cautelare; la Corte ha ritenuto che gli elementi indicati fossero sufficienti a sostenere l'esistenza delle esigenze cautelari, in particolare il rischio di recidiva.
art.23 co.8 d.l.137/2020
Prescrizione procedurale richiamata per segnalare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della disposizione.
Norma richiamata per la trasmissione degli atti per gli adempimenti esecutivi conseguenti alla condanna alle spese.
Massime di principio
- La genericità formale di un appello del P.M. può essere superata se l'atto contiene, anche in termini non particolarmente dettagliati, riferimenti a fattori rilevanti (es. precedenti) che consentono di comprendere la ragione della richiesta cautelare.
- Un precedente recente per reato di falso, specie se funzionale a condotte ingannevoli, può ragionevolmente essere considerato indice di propensione a commettere reati simili (come la truffa), giustificando misure cautelari non detentive come l'obbligo di presentazione.
- Le impugnazioni per vizio di motivazione ai sensi dell'art.606 lett. b) richiedono la dimostrazione di una manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza assoluta della motivazione; il dissenso sull'apprezzamento delle prove non è sufficiente.
- La comparazione del trattamento cautelare riservato a coimputati non è automaticamente rilevante per ottenere l'annullamento di un provvedimento a meno che non sia parte integrante della censura e corredato da argomentazioni che ne dimostrino l'arbitrarietà.
- In sede di impugnazione straordinaria la Corte valuta la congruenza complessiva degli elementi indicati dall'appello e la motivazione del giudice di merito: se è possibile ricostruire un nesso logico tra precedenti, caratteristiche del reato e esigenza cautelare, la misura è difficilmente annullabile.
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