Cassazione Civile, Ordinanza n. 14180/2026 del 14/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Gli eredi di una persona fucilata nel 1943 da soldati tedeschi in territorio italiano avevano convenuto in giudizio la Repubblica federale di Germania per ottenere il risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis. Nell'atto introduttivo avevano anche chiesto che il pagamento delle somme eventualmente liquidate fosse posto a carico del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze dalla legge n. 79 del 2022. Il Tribunale di Isernia aveva declinato la competenza in favore del Tribunale di Campobasso, ritenendo applicabile il foro erariale. Con il ricorso per regolamento di competenza gli istanti sostenevano invece che il solo convenuto fosse lo Stato estero e che il Ministero fosse stato evocato soltanto per gli effetti dell'art. 43 d.l. n. 36 del 2022, con conseguente applicazione delle ordinarie regole di competenza territoriale e, in particolare, del foro del luogo del fatto illecito ex art. 20 c.p.c., radicabile davanti al Tribunale di Isernia.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il regolamento di competenza. Ha applicato il principio già affermato da Cass. n. 23669/2025, distinguendo tra il caso in cui sia convenuta solo la Repubblica federale di Germania, con mera eventuale fase esecutiva sul Fondo Ristori, e il caso in cui sia evocato originariamente anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Poiché nel giudizio introduttivo il Ministero era stato chiamato in causa, seppure per l'effetto connesso alla possibile operatività del Fondo, la Corte ha qualificato la domanda come cumulativa verso lo Stato estero e verso l'amministrazione statale, con conseguente operatività del foro erariale. Ha quindi dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Campobasso, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione e condannando i ricorrenti alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 43 d.l. 30 aprile 2022, n. 36
La norma non elimina la legittimazione passiva della Repubblica federale di Germania nei giudizi di cognizione sul risarcimento dei danni da crimini di guerra; introduce piuttosto un rimedio destinato alla fase esecutiva, con pagamento a valere sul Fondo Ristori. L'evocazione del Ministero può rilevare quale estensione formale della decisione e, se il Ministero è originariamente convenuto, può incidere sulla competenza per l'operatività del foro erariale.
Per le azioni risarcitorie da fatto illecito, la competenza territoriale si radica nel luogo di commissione del fatto, salvo che operi un diverso criterio inderogabile, quale il foro erariale quando sia convenuta anche un'amministrazione dello Stato.
È il foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione da fatto illecito; nella fattispecie, sarebbe stato richiamato dalla parte ricorrente come criterio di radicamento territoriale, ma è stato superato dall'applicazione del foro erariale.
art. 6 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
La disciplina del patrocinio erariale è richiamata per sostenere l'applicazione del foro erariale quando sia parte l'amministrazione statale.
art. 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
L'intervento dell'Avvocatura dello Stato a tutela delle ragioni dello Stato estero non comporta, da solo, l'applicazione del foro erariale.
È richiamato per qualificare la posizione del Ministero quale possibile interventore adesivo dipendente rispetto alla domanda principale proposta contro lo Stato estero.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ne afferma l'applicabilità anche al regolamento di competenza, in quanto mezzo impugnatorio, con obbligo per i ricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È la base del contributo unificato cui si commisura l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del regolamento.
Massime di principio
- Nelle domande risarcitorie contro la Repubblica federale di Germania per crimini di guerra o contro l'umanità commessi dal Terzo Reich, l'art. 43 d.l. n. 36/2022 non sostituisce lo Stato estero quale legittimato passivo nel giudizio di cognizione, ma disciplina solo la fase esecutiva, consentendo il pagamento a valere sul Fondo Ristori.
- Se il giudizio è introdotto esclusivamente contro lo Stato estero e l'amministrazione italiana interviene solo successivamente, la competenza territoriale si determina secondo le regole ordinarie; se invece l'amministrazione statale è originariamente evocata in giudizio, opera il foro erariale, inderogabile e prevalente sugli altri criteri di competenza territoriale.
- Ai fini della competenza, occorre guardare alla domanda proposta: la presenza di una domanda diretta anche contro l'amministrazione statale comporta cumulo di domande e attrazione della controversia nel foro erariale.
- L'evocazione del Ministero per finalità connesse all'esecuzione del futuro titolo non esclude, di per sé, la sua qualità di parte originaria se risulta formalmente destinatario dell'atto introduttivo e della richiesta di porre a carico del Fondo il pagamento delle somme liquidate.
- Nel regolamento di competenza, l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica perché il rimedio ha natura impugnatoria.
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