Ordinanza n. 1070/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno Cat.A12/2025/Imm/1^ sez/dinieghi/vdm/238 emesso dalla Questura di Napoli il 20.10.2025 e notificato in data 08/01/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto della Questura di Napoli di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno. In sede cautelare ha dedotto l'illegittimità del diniego, valorizzando la documentazione relativa all'instaurazione di un rapporto di lavoro. Il Collegio ha rilevato che tale documentazione è stata prodotta dal ricorrente dopo l'adozione del provvedimento impugnato, ma prima della sua notificazione, e che il ricorrente ha comunque presentato all'amministrazione un'istanza di riesame ancora da definire.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia del provvedimento. La documentazione lavorativa prodotta dopo l'adozione del diniego non è stata ritenuta sufficiente, allo stato della fase cautelare, a giustificare la sospensione; il Collegio ha inoltre considerato che la questione è già stata sottoposta all'amministrazione mediante istanza di riesame, sulla quale la stessa deve ancora determinarsi, tenendo conto delle peculiarità del caso e del fatto che la documentazione era stata trasmessa prima della notificazione del provvedimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti per la concessione della tutela cautelare; il TAR ne ha escluso la sussistenza nel caso concreto.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la produzione di documentazione rilevante successiva all'adozione del provvedimento impugnato non impone di per sé la sospensione dell'atto, quando l'amministrazione sia già stata investita della questione mediante un'istanza di riesame ancora pendente.
- Quando la documentazione sopravvenuta sia stata comunque trasmessa all'amministrazione prima della notificazione del provvedimento, il giudice cautelare può valorizzare tale circostanza nel rimettere all'amministrazione la rivalutazione della posizione, senza anticipare l'esito del riesame mediante la sospensione dell'atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 260/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 164/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 165/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 940/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 1013/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 2459/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →