Ordinanza n. 3258/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento prefettizio del 9 gennaio 2026, recante il rinnovato divieto di esercitare l'attività di noleggio veicoli senza conducente
Esito
Favorevole al resistente (autorità prefettizia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della relativa efficacia. In primo grado era stato impugnato il provvedimento con cui il Prefetto di Caserta aveva nuovamente vietato alla società l'esercizio dell'attività di noleggio veicoli senza conducente, ritenendo ostativi i plurimi rilievi penali a carico del socio e legale rappresentante. L'appellante ha dedotto censure anche di ordine procedimentale e ha contestato l'illogicità della valutazione prefettizia, assumendo che il provvedimento fosse fondato su un'istruttoria non adeguata. Ha inoltre prospettato un danno derivante dall'esecuzione della sentenza e del divieto.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella fase cautelare e sulla base di una cognizione sommaria, ha respinto la domanda di sospensione. Ha ritenuto recessive le censure procedimentali rispetto alle motivazioni del provvedimento, fondato su un complesso quadro indiziario. Non ha ravvisato profili di illogicità nella decisione discrezionale della Prefettura, rilevando che essa era stata adottata sulla base di una rinnovata attività istruttoria. Ha escluso il periculum in mora, poiché il danno prospettato era meramente patrimoniale, soltanto paventato e non documentato. Nel bilanciamento degli interessi ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla sicurezza. Ha condannato l'appellante al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori di legge, a favore delle amministrazioni costituite.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento processuale della domanda cautelare proposta in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, le censure procedimentali possono risultare recessive quando il provvedimento amministrativo impugnato sia sorretto da una motivazione articolata e da un complesso quadro indiziario idoneo a sostenerne, in via sommaria, la legittimità.
- La valutazione prefettizia fondata su un rinnovato approfondimento istruttorio e su plurimi elementi indiziari non è illogica, nella fase cautelare, per il solo fatto di essere contestata dal destinatario, trattandosi di esercizio di discrezionalità amministrativa.
- Il periculum in mora non è dimostrato dalla mera prospettazione di un danno patrimoniale: il pregiudizio deve essere specificamente allegato e documentato.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico alla sicurezza può prevalere sull'interesse economico dell'impresa alla prosecuzione dell'attività quando il provvedimento prefettizio sia fondato su un quadro indiziario complesso e su una rinnovata istruttoria.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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