Cassazione Penale, Ordinanza n. 23542/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona offesa ha proposto ricorso contro l'ordinanza del GIP di Milano che, rigettata la sua opposizione, aveva disposto l'archiviazione del procedimento a carico di ignoti. Il ricorso denunciava, da un lato, l'illegittimità dell'ordinanza per violazione di legge, sostenendo che fosse stata emessa da un giudice ricusato; dall'altro, mirava a contestare il provvedimento di archiviazione e il rigetto dell'opposizione. La Corte rileva però che l'impugnazione è ammessa solo contro l'ordinanza di archiviazione e soltanto nei ristretti casi di nullità previsti dall'art. 409, comma 6, c.p.p., mentre le doglianze sollevate esulano da tale perimetro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto contro un provvedimento non impugnabile nei termini dedotti. Ha inoltre osservato che i vizi denunciati, compresa la pretesa emissione dell'ordinanza da parte di un giudice ricusato, non rientrano nei soli vizi deducibili contro l'ordinanza di archiviazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
l'impugnazione è ammessa solo avverso l'ordinanza di archiviazione e nei soli particolari casi di nullità previsti dalla norma; al di fuori di tali ipotesi il ricorso è inammissibile
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- L'ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei limiti strettamente previsti dall'art. 409, comma 6, c.p.p., ossia per i soli vizi di nullità tipizzati dalla norma.
- La persona offesa non può utilizzare il ricorso per cassazione per dedurre censure estranee al perimetro dei vizi denunciabili contro il provvedimento di archiviazione, anche se prospetta errori relativi alla composizione o alla legittimazione del giudice.
- Quando il ricorso è proposto avverso un provvedimento non impugnabile, l'inammissibilità è dichiarabile de plano e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma alla cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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