Cassazione Penale, Ordinanza n. 10194/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari, deducendo con un unico motivo, in forma congiunta, l'inosservanza dell'art. 131-bis c.p. e la manifesta illogicità della motivazione. In sostanza, si lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte rileva però che le doglianze, pur formalmente prospettate come vizi di legittimità, miravano in realtà a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie. La condotta oggetto di giudizio consisteva nell'essere stato trovato fuori dall'abitazione, dove era sottoposto agli arresti domiciliari, mentre conversava con un soggetto pregiudicato, con precedenti della stessa natura di quelli dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato in modo congruo e non manifestamente illogico l'esclusione dell'art. 131-bis c.p., valorizzando la situazione concreta: il ricorrente era stato trovato fuori dall'abitazione durante gli arresti domiciliari e in compagnia di un pregiudicato con precedenti analoghi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta concreta, valutata dal giudice di merito con motivazione congrua e non illogica, non si presta a essere ricondotta all'ambito applicativo della causa di non punibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente rivolte contro vizi di motivazione o violazioni di legge in una richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio.
- La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti elementi concreti incompatibili con un giudizio di minima offensività, purché la decisione di merito sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione in tema di art. 131-bis c.p. è limitato alla verifica della tenuta logica e giuridica della decisione, non alla rivalutazione del fatto.
Come è indicizzato
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