Cassazione Penale, Sentenza n. 7782/2022 del 03/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gandini impugna l'ordinanza che confermava il sequestro preventivo delle quote dello "Studio Ferrara s.r.l.". Egli, terzo estraneo al reato, deduce tre motivi: (1) vizio di motivazione in ordine al coinvolgimento dello "Studio Ferrara s.r.l." nelle condotte illecite contestate ad altri indagati; (2) mancanza di gravi indizi di colpevolezza e di presunzioni gravi, precise e concordanti circa la sua qualità di "testa di legno" e la fittizietà della cessione delle quote (contestando la ricostruzione che Mauceri e D'Apote siano i soci effettivi); (3) motivazione apparente per non aver tenuto conto della ricostruzione difensiva su come abbia acquisito le quote, del suo profilo professionale, della capacità economica (vendita di un cespite ereditato, bonifici e fideiussione), e delle circostanze personali e societarie addotte a giustificazione.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che i motivi proposti siano essenzialmente questioni di fatto e di motivazione non sindacabili in questa sede di legittimità. La motivazione del tribunale del riesame è ritenuta esaustiva e coerente: dagli atti (soprattutto intercettazioni) emergerebbe che Mauceri e D'Apote erano i reali amministratori dello "Studio Ferrara s.r.l.", che lo studio è stato beneficiario di condotte distrattive e che Gandini avrebbe assunto le quote in epoca successiva all'inizio delle indagini, risultando invece privo di mezzi e di esperienza compatibili con l'acquisto effettivo delle quote (redditi 2018 modesti, ruolo lavorativo in supermercato). Pertanto il sequestro preventivo delle quote, pur intestate a terzi, è stato ritenuto legittimo alla luce degli indizi di fittizietà e della necessità di impedire la prosecuzione dell'attività delittuosa. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina il riesame dei provvedimenti cautelari; qui utilizzata per giustificare il ricorso al tribunale del riesame che ha confermato il sequestro preventivo.
Richiamato implicitamente per la distinzione tra il livello di indizi richiesto per il sequestro (fumus commissi delicti non coincidente con i gravi indizi dell'art. 273) e la necessità comunque di elementi concreti e persuasivi.
Rilevante rispetto alla valutazione del periculum per il sequestro preventivo, ossia il rischio di pregiudizio alle finalità dell'azione penale e alla possibilità di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa tramite il sequestro di beni formalmente intestati a terzi.
Norma che consente la condanna per spese e il pagamento di una somma per inammissibilità manifesta del ricorso; applicata per la condanna del ricorrente alla cassa delle ammende.
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Previsione normativa citata in relazione alla modalità di trattazione orale in udienza pubblica; qui ha consentito la requisitoria scritta del Procuratore Generale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso prevalentemente per violazione di legge; i vizî di mera valutazione dei fatti o della motivazione sono generalmente inammissibili.
- Il sequestro preventivo di beni intestati a terzi può essere legittimo se esistono elementi concreti che indicano la fittizietà della intestazione e la effettiva disponibilità degli indagati sui beni ("teste di legno").
- Per giustificare il sequestro di quote societarie appartenenti a terzi è sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria e secondo il criterio di probabilità, che la gestione e il controllo della società siano riconducibili agli indagati e che il patrimonio sociale sia funzionale alla prosecuzione dell'attività criminosa.
- Documenti e circostanze ancor prima delle spiegazioni difensive (es. intercettazioni, tempistica delle cessioni, incongruenze reddituali) possono costituire elementi decisivi per il giudice del riesame; le spiegazioni fornite dal terzo devono essere concrete e puntuali per scalfire tali indizi.
- In casi simili, chi ritiene di essere un terzo legittimo dovrebbe allegare nel processo elementi probatori documentali forti e temporali (es. prove che giustifichino la disponibilità economica antecedente all'acquisto delle quote, contratti antecedenti, evidenze contabili) perché le affermazioni generiche di capacità economica o professionale non sono sufficienti in sede di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7596/2022 del 03/03/2022
- Sentenza penale · 3 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7598/2022 del 03/03/2022
- Sentenza penale · 3 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7599/2022 del 03/03/2022
- Sentenza penale · 3 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7600/2022 del 03/03/2022
- Sentenza penale · 3 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7601/2022 del 03/03/2022
- Sentenza penale · 3 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7602/2022 del 03/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →