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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3895/2022 del 08/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di liquidazione di compensi professionali per incarico di patrocinio conferito all'avvocato Traldi con convenzione del 19/09/2000 (e modifica del 18/03/2002) per la gestione di oltre 400 contenziosi relativi all'Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta e sue controllate; richiesta di liquidazione di sei parcelle per complessivi €51.110,46 con detrazione di €12.695,37 già percepiti. Il ministero aveva revocato l'incarico il 30/05/2002 e ne seguì contenzioso sulla misura dei compensi e sulla legittimazione passiva del MEF.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: i primi nove motivi erano privi di specifica riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata (violazione art. 366 c.p.c.), molte doglianze circa presunti giudicati esterni erano inammissibili per mancata indicazione e prova del loro effetto rispetto alla decisione impugnata; i restanti motivi non superavano il filtro di ammissibilità e, sul merito, la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto che il Ministero fosse legittimato passivo per gli incarichi e che spettasse all'avvocato l'onere di provare l'effettiva attività prestata e il valore della causa, con conseguente applicazione dei valori medi previsti dal dm 585/1994 per la liquidazione. La Cassazione ha confermato l'impianto dell'appello, ha rigettato i motivi per carenza di specificità e per difetto probatorio e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di cassazione (liquidate in €4.000,00 oltre spese prenotate).

Norme richiamate

  • d.m. 585/1994

    Tariffa di riferimento per la liquidazione dei compensi professionali: la Corte d'appello ha determinato i compensi alla stregua dei valori medi del dm 585/1994 e ha richiamato l'onere dell'avvocato di provare il valore della causa per ottenere compensi maggiori

  • art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6 c.p.c.

    Richiesta di specificità dei motivi di impugnazione: la Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi carenti di specifica riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata

  • art. 360 e art. 360-bis c.p.c.

    Limiti del sindacato di legittimità: la Corte ricorda che la censura in cassazione deve essere specifica e che il riesame del merito è limitato nei casi previsti; error in procedendo e omessa pronuncia su fatti decisivi sono rimessi ai casi e modi previsti dalla legge

  • art. 329 c.p.c.

    Distinzione tra giudicato esterno e interno: il giudicato esterno è rilevabile anche d'ufficio e sindacabile, ma il ricorrente deve indicare come la decisione impugnata contrasti con la pregressa res iudicata; il giudicato interno è materia del giudice di merito

  • art. 41, comma 16 octies, decreto-legge 30/12/2008 n.207 (convertito, legge 27/02/2009 n.14)

    allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.) ... la società Fintecna o società da essa interamente controllata ne assume le funzioni di liquidatore. Per queste liquidazioni lo Stato ... risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione.

    Normativa che disciplina la gestione delle liquidazioni degli enti soppressi: lo Stato (MEF) resta titolare dei rapporti e risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione; ciò non esclude la legittimazione passiva del MEF per rapporti giuridici assunti nell'ambito della gestione liquidatoria esercitata da strutture ministeriali

  • art. 9, comma 1-bis, d.l. 15/04/2002 n.63 (conv. legge 15/06/2002 n.112)

    Prevede la soppressione di taluni enti e la possibilità di affidare la gestione della liquidazione e del contenzioso a società controllate dallo Stato, con conseguenze sulla titolarità dei rapporti giuridici

  • art. 1224, comma 2 c.c.

    Regola la prova del maggior danno per ottenere interessi maggiori rispetto alla misura legale; la Corte ricorda che l'avvocato deve dimostrare il pregiudizio per ottenere una rivalutazione maggiore

  • art. 429 c.p.c.

    Norma richiamata sul rilievo della rivalutazione monetaria: la Corte precisa che il credito dell'avvocato è credito di valuta e la rivalutazione automatica non opera senza prova del maggior danno

  • d.m. 27 settembre 2004 e D.M. 11 novembre 2009

    Provvedimenti amministrativi individuanti le società incaricate della liquidazione (Fintecna e successivamente Ligestra Due): indicano la pratica attuativa della disciplina legislativa sulle liquidazioni

Massime di principio

  • Nelle controversie sulla liquidazione di compensi professionali l'onere probatorio gravante sull'avvocato è stringente: deve dimostrare l'effettiva prestazione e l'entità dell'attività per ottenere compensi oltre la misura di riferimento.
  • Una contestazione, anche generica, del cliente circa l'attività svolta trasferisce al giudice il potere-dovere di verificare il quantum debeatur; la mancata specificità della difesa del convenuto non elimina comunque l'onere di prova dell'attore quando la prestazione è complessa.
  • In cassazione non è possibile invocare giudicati esterni o documenti nuovi senza averne dimostrato la rilevanza e la finalità rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata; le questioni relative al giudicato esterno devono essere dedotte con precisione e, ove necessario, provate con certificato di passaggio in giudicato.
  • La disciplina legislativa sulle liquidazioni di enti soppressi non esclude, di per sé, la legittimazione passiva del Ministero per rapporti giuridici assunti nell'ambito della gestione liquidatoria esercitata da strutture ministeriali; la responsabilità dello Stato può essere limitata nei termini previsti dalla legge (rispetto all'attivo della liquidazione).
  • Il credito dell'avvocato è credito di valuta: la rivalutazione monetaria e il riconoscimento di interessi maggiori rispetto a quelli legali richiedono prova del maggior danno o presunzioni specifiche previste dalla giurisprudenza.
  • Per ottenere l'ammissibilità della censura in Cassazione occorre rispettare i requisiti di specificità di cui all'art. 366 c.p.c.; la mera rimessione 'per relationem' ai motivi di merito non è sufficiente.

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