Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3894/2022 del 08/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il pagamento di compensi relativi a tredici parcelle per l'attività di difesa svolta in favore dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta (ENCC), sulla base di convenzioni (19.9.2000 e 18.3.2002). Dopo la revoca dell'incarico (30.5.2002) era nato contenzioso sul quantum degli onorari e sulla riconoscibilità di determinate prestazioni (corrispondenza informativa, ricerca documenti). In appello e in cassazione il ricorrente deduceva, tra l'altro, violazioni procedurali (preclusioni, novità di domande del MEF, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato), la valenza vincolante di giudicati esterni, l'erronea applicazione della tariffa/valori del DM 585/1994 e la mancata valutazione della documentazione comprovante l'attività svolta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero generici, mancanti di specificità e, in parte, nuovi o non pertinenti per il giudizio di legittimità (vietato introdurre nuove censure nelle memorie). Ha confermato il principio secondo cui l'onere della prova era a carico del professionista che non aveva dimostrato l'effettività delle prestazioni contestate; ha escluso che fosse stato prodotto il necessario certificato di cancelleria per far valere giudicati esterni opponibili e ha ricordato l'impossibilità di riesaminare in cassazione questioni di fatto e motivazione (limiti ex art. 360 c.p.c.). Ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio (liquidate in euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito) e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore pagamento, da parte del ricorrente, del contributo unificato in misura pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • Codice di Procedura Civile - art. 112

    Richiamato tra le norme cui si è fatto riferimento nei motivi di ricorso; la Corte ha valutato che la censura su questi articoli fosse generica e priva di specificità idonea a fondare la cassazione.

  • Codice di Procedura Civile - art. 115

    Citato come presunta violazione procedurale; la Corte ha ritenuto le deduzioni non specifiche e inammissibili in Cassazione.

  • Codice di Procedura Civile - art. 167

    Richiamato tra le norme processuali; la Corte ha ritenuto che le contestazioni non abbiano dimostrato errori di diritto rilevanti ai fini della legittimità.

  • Codice di Procedura Civile - art. 183

    Richiamato nelle censure preliminari; la Corte ha confermato il divieto di introdurre nuove questioni non rilevabili d'ufficio tramite memorie ex art. 378 c.p.c.

  • Codice di Procedura Civile - art. 268

    Menzi onato tra le norme processuali; la Corte ha ritenuto le doglianze insufficienti per travolgere la decisione di merito.

  • Codice di Procedura Civile - artt. 324 e 329

    Riferiti al giudicato esterno: la Corte ha precisato che per far valere giudicati esterni è necessaria la prova certa del passaggio in giudicato, normalmente mediante attestazione di cancelleria, e che la semplice elencazione di sentenze non è sufficiente.

  • Codice di Procedura Civile - artt. 343 e 345

    Richiamati nelle censure sul presunto passaggio in giudicato e sulla novità delle domande; la Corte li ha considerati mal evocati per la mancanza di prova e specificità.

  • Codice di Procedura Civile - art. 360

    Richiamato per evidenziare il limite della cassazione: non sono rimediati in Cassazione i vizi di merito sulla motivazione e sulla valutazione probatoria (vizi non riconducibili alle ipotesi di cui all'art.360).

  • Codice di Procedura Civile - art. 378

    La Corte ha ribadito che le memorie ex art.378 c.p.c. servono solo a chiarire i motivi di impugnazione e non consentono di introdurre nuove censure o ampliare i motivi originari.

  • Codice Civile - artt. 2230, 2232, 2233, 2967

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla determinazione degli onorari e alla documentazione probatoria; la Corte ha osservato che tali rimandi non supplivano alla necessaria specificità e prova dell'attività svolta.

  • Codice Civile - art. 2909

    Citando disposizioni relative all'efficacia dei giudicati, la Corte ha rilevato che non è stata prodotta la certificazione di cancelleria provante il passaggio in giudicato delle sentenze invocate.

  • DM 585/1994

    Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno applicato i valori medi della tariffa professionale (DM 585/1994) ritenendoli congrui rispetto alle attività svolte; la Corte di Cassazione ha confermato che tale valutazione di congruità non è sindacabile in cassazione senza specifici vizi di diritto.

  • Legge n. 794/1992 - artt. 28 e 29

    Richiamate come forma processuale utilizzata nelle domande proposta dal ricorrente davanti al Tribunale di Roma; non hanno però inciso sul giudizio di legittimità in assenza di specificità.

  • D.Lgs. n. 150/2011 - art. 14

    Richiamato quale possibile base formale di alcune azioni; non rilevante per superare i vizi di inammissibilità del ricorso in cassazione.

  • D.P.R. n. 115/2002 - art. 13, comma 1-quater

    Applicato per dare atto dell'eventualità che il ricorrente debba versare un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, in caso di sussistenza dei presupposti processuali.

Massime di principio

  • In Cassazione non sono ammissibili censure generiche o prive di specificità: il ricorrente deve indicare chiaramente gli 'errors in iudicando' o 'errors in procedendo' e riprodurre, se necessario, gli atti decisivi.
  • Le memorie ex art. 378 c.p.c. servono solo a chiarire i motivi di impugnazione; non possono introdurre nuovi motivi o ampliare il contenuto del ricorso.
  • Il vizio di motivazione e la valutazione del merito e della prova sono in larga parte non sindacabili in Cassazione salvo i casi tassativi previsti dall'art.360 c.p.c.; le contestazioni sulla valutazione probatoria devono essere svolte e documentate nei gradi di merito.
  • Quando una pretesa creditoria è contestata in modo puntuale dalla controparte, l'onere di provare l'effettività e la consistenza delle prestazioni richieste grava sul professionista-creditore.
  • Per far valere un giudicato esterno opponibile in un diverso processo è necessario provare il passaggio in giudicato, normalmente mediante l'attestazione di cancelleria; la semplice elencazione di sentenze non basta.
  • La richiesta di riconoscimento di compensi superiori ai valori tariffari medi richiede una prova dettagliata delle attività svolte e della loro eccezionale complessità; i giudici di merito possono adottare i valori medi del DM 585/1994 se li ritengono congrui.
  • In caso di soccombenza in Cassazione il ricorrente può essere condannato a rifondere le spese e, ove ricorrano i presupposti, a versare un ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.