Cassazione Civile, Sentenza n. 3857/2022 del 08/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della C.T.R. Toscana che aveva ritenuto applicabile, alle operazioni concluse tramite patto di opzione tra l'agenzia e strutture alberghiere/vettori, il regime IVA agevolato di cui all'art. 74-ter d.P.R. n. 633/1972 (comma 5 e 5-bis) applicando il metodo 'differenza' anziché il metodo ordinario 'imposta da imposta'. L'Agenzia sosteneva che il Passaretti fosse mero mandatario senza rappresentanza (intermediario) e che il patto di opzione non comportasse la «disponibilità» richiesta dalla norma; il contribuente, oltre a resistere, ha proposto ricorso incidentale impugnando percentuali di ricarico e l'accertamento induttivo dei maggiori ricavi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia (e ha respinto le doglianze del ricorso incidentale), confermando il principio che, ai fini dell'art. 74-ter, co. 5-bis, non è richiesto l'acquisto definitivo del servizio ma la sua 'acquisizione nella disponibilità' dell'agenzia anteriormente alla richiesta del cliente. Ha ritenuto che i patti di opzione, quando conferiscono all'agenzia il potere di disporre temporaneamente dei servizi (es. stanze in allotment o opzioni irrevocabili), integrino la condizione di disponibilità e permettano l'applicazione del regime speciale (imposta sulla differenza). In ordine all'accertamento dei maggiori ricavi e alla quantificazione tramite ricarico medio ponderato, la Corte ha ritenuto non viziata la motivazione del giudice di merito e non fondate le censure del contribuente.
Norme richiamate
art. 74-ter d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
«1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici ... sono considerate come una prestazione di servizi unica." ... "5. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio ... l'imposta si applica sulla differenza ..." ... "5-bis. Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, ... qualora precedentemente acquisite nella disponibilità dell'agenzia, l'imposta si applica, sempreché dovuta, con le stesse modalità previste dal comma 5"
La norma speciale si applica anche ai singoli servizi non riconducibili a pacchetti se tali servizi sono stati "acquisiti nella disponibilità" dell'agenzia anteriormente alla richiesta del cliente; non è necessario un acquisto definitivo, basta una disponibilità come quella derivante da opzioni temporanee/allotment.
art. 1, comma 3, d.m. 30 luglio 1999, n. 340
Chiarisce che il regime speciale trova applicazione quando i servizi resi da altri soggetti sono stati "acquisiti nella disponibilità delle agenzie anteriormente ad una specifica richiesta del viaggiatore"; conferma che non è richiesto l'effettivo acquisto ma la messa a disposizione del servizio.
art. 2 d.lgs. 17 marzo 1995 n. 111
Definisce i pacchetti turistici rilevanti per l'applicazione del regime speciale (rilevanza per l'ambito soggettivo/oggettivo della disciplina).
art. 1331 cod. civ.
Richiamato in relazione alla disciplina contrattuale del patto di opzione; il patto di opzione crea una proposta irrevocabile ed attribuisce diritti all'opzionario che possono tradursi in "disponibilità" del servizio.
Corte di Giustizia, causa C-200/04 (citata)
Conferma che il regime speciale si riferisce alle operazioni delle agenzie che agiscono in nome proprio nei confronti del viaggiatore e si avvalgono di prestazioni di terzi; utile per delimitare quando si applica il regime agevolato e quando no (intermediazione in nome e per conto esclude il regime).
art. 360 e art. 112 cod. proc. civ. (riferimenti processuali)
Richiamati in ordine alle censure di violazione di legge, insufficiente motivazione e mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte ha ritenuto i profili procedurali infondati o non tali da inficiare la decisione di merito.
artt. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 e 54 d.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 (richiamati)
Norme fiscali richiamate in relazione ai poteri accertativi e alle presunzioni usate dall'Ufficio per la determinazione dei maggiori ricavi; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito in tema di ricostruzione dei ricavi.
Massime di principio
- Per applicare il regime IVA speciale dell'art. 74-ter (calcolo sulla differenza) non è necessario che l'agenzia abbia acquistato definitivamente i servizi: è sufficiente che li abbia "acquisiti nella disponibilità" anteriormente alla richiesta del cliente (es. allotment, opzioni irrevocabili).
- Un patto di opzione può costituire forma di disponibilità del servizio ai fini IVA quando attribuisce all'agenzia il potere di disporne in via esclusiva o senza ulteriori autorizzazioni dal fornitore entro il termine pattuito.
- Se l'agenzia agisce in nome e per conto del cliente (mandato senza rappresentanza) o è mero intermediario, il regime speciale non si applica e resta il metodo ordinario di detrazione 'imposta da imposta'.
- Nelle verifiche fiscali basate su acquisti per i quali non sono reperibili corrispondenti ricavi, l'Ufficio può legittimamente ricostruire maggiori ricavi; il contribuente deve documentare la corrispondenza o spiegare la ragione dei disallineamenti (es. si tratta di servizi opzionati non materialmente venduti).
- Per difendersi efficacemente conservare e produrre, in giudizio, documentazione che dimostri la natura e i termini delle opzioni/allotment (comunicazioni con fornitori, clausole di irrevocabilità, periodi di disponibilità, corrispettivi/compensi per l'opzione) e l'evidenza dei rapporti con i tour operator.
- In caso di contestazione di ricarichi medi usati dall'Ufficio per quantificare ricavi, il contribuente dovrebbe contestare specificamente il criterio di calcolo e produrre elementi alternativi (analisi contabile, studi di settore, documentazione di vendita).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 8 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 3952/2022 del 08/02/2022
- Sentenza civile · 8 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 3892/2022 del 08/02/2022
- Sentenza civile · 8 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 3893/2022 del 08/02/2022
- Sentenza civile · 8 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 3894/2022 del 08/02/2022
- Sentenza civile · 8 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 3895/2022 del 08/02/2022
- Sentenza civile · 8 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 3896/2022 del 08/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →