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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3893/2022 del 08/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso verteva sul rifiuto da parte della Corte d'Appello di Roma di accogliere la pretesa dell'avv. Traldi relativa al pagamento di compensi per otto parcelle inerenti la difesa dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta (ENCC). Il professionista aveva chiesto C. 7.135,37 mentre i giudici avevano liquidato C. 809,67 applicando i valori medi della tariffa (DM 585/1994). Le censure (13 motivi) denunciavano, tra l'altro: violazioni processuali (art. 345, 324, 329 c.p.c., art. 378 c.p.c. e oneri di specificità ex art. 366 c.p.c.), la rilevanza e la formazione di giudicati esterni (giudicati 'panprocessuali') che avrebbero escluso le eccezioni del MEF; la non applicabilità della legge n. 14/2009 (limitazione di responsabilità) ai rapporti anteriori; la mancata liquidazione di voci di parcelle per mancata prova da parte del Ministero; la denuncia di ultrapetizione e l'omessa pronuncia su rinunce o transazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'avv. Traldi per carenze di interesse, di specificità e per difetto di prova relativamente alla pretesa di efficacia dei giudicati esterni. I giudici hanno richiamato l'onere probatorio del professionista nel dimostrare l'effettività delle prestazioni quando contestate e hanno osservato che il ricorrente non aveva prodotto le sentenze munite della certificazione di passaggio in giudicato né riprodotto il testo integrale dei provvedimenti richiamati come giudicati. Sono state ritenute inammissibili o irrilevanti molte delle censure per difetto di specificità o perché introducevano questioni nuove. Il ricorso incidentale del MEF è stato assorbito. La Corte ha inoltre ordinato la cancellazione di un'espressione offensiva contenuta in una memoria del ricorrente (ex art. 89 c.p.c.), ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio (liquidate in complessivi C. 2.500,00 oltre spese prenotate a debito) e ha rilevato l'eventuale obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • DM 585/1994 (tariffa forense)

    I valori medi della tariffa previsti dal DM 585/1994 sono stati ritenuti congrui e applicati per la liquidazione degli onorari; la Corte d'Appello ha adottato i valori medi per ridimensionare la pretesa del ricorrente.

  • Art. 41, comma 16 octies DL 30.12.2008, n. 207 (conv. L. 27.2.2009 n. 14) - legge n. 14/2009

    La limitazione di responsabilità prevista dalla norma è stata ritenuta inapplicabile ai rapporti contrattuali sorti anteriormente; la Corte d'Appello aveva escluso l'applicabilità della legge n. 14/2009 al caso di specie.

  • Art. 378 c.p.c. (memorie di cui al giudizio di legittimità)

    Le memorie ex art. 378 c.p.c. servono ad illustrare i motivi di impugnazione e a confutare le tesi avversarie, ma non possono introdurre nuovi motivi o ampliare i motivi originari del ricorso.

  • Art. 345 c.p.c.

    Richiamato per affermare che in appello non possono essere proposte questioni nuove non dedotte in primo grado; la Corte ha ritenuto inammissibili alcune deduzioni del ricorrente come novità in appello.

  • Art. 366 c.p.c. (specificità dei motivi di cassazione)

    La Corte ha richiamato il requisito di specificità dei motivi ex art. 366 c.p.c.; molte censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità e per richiamo generico ai fascicoli senza indicazioni puntuali.

  • Art. 2697 c.c. (onere della prova)

    In presenza di contestazione il professionista ha l'onere di provare l'effettività e la consistenza delle prestazioni. La Corte ha ritenuto che l'avv. Traldi non abbia fornito la prova richiesta per alcune voci reclamate.

  • Artt. 324 e 329 c.p.c.; art. 2909 c.c. (richiami in tema di giudicato e preclusioni)

    La presunta efficacia 'panprocessuale' di giudicati esterni è soggetta a stringenti oneri di prova: la parte che invoca il giudicato deve produrre la sentenza con l'attestazione di esecutività o certificazione di passaggio in giudicato; senza ciò il giudicato esterno non può essere fatto valere.

  • Art. 89 c.p.c.

    La Corte ha applicato l'art. 89 c.p.c. per ordinare la cancellazione di espressioni offensive contenute in atti processuali depositati dal ricorrente.

  • Art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza della facoltà (e dell'eventuale obbligo) del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, qualora dovuto.

  • Art. 96 c.p.c. (spese per lite temeraria - richiamato nel ricorso)

    Il motivo era dedotto dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto la questione assorbita o non fondata nel contesto dell'inammissibilità complessiva del ricorso; non è stata pronunciata una condanna per lite temeraria.

Massime di principio

  • Quando il compenso professionale è contestato, grava sul professionista l'onere di provare l'effettiva esecuzione e la consistenza delle prestazioni (art. 2697 c.c.); la mera allegazione di parcelle non è sufficiente se l'amministrazione contesta.
  • I giudicati esterni (efficacia 'panprocessuale') devono essere provati in modo certo: occorre produrre la sentenza passata in giudicato con la certificazione di cancelleria e, in cassazione, riprodurre il testo integrale utile a dimostrare l'effetto preclusivo invocato.
  • In appello e in cassazione non sono ammesse nuove questioni o nuovi motivi non già dedotti nel grado precedente (art. 345 e art. 378 c.p.c.). Le memorie di cassazione non possono ampliare i motivi originari né introdurre censure nuove.
  • Il ricorso per cassazione richiede motivi specifici e puntuali (art. 366 c.p.c.); le doglianze generiche o i richiami indifferenziati al fascicolo sono inammissibili.
  • Norme sopravvenute che limitano la responsabilità (es. legge n. 14/2009) non si applicano retroattivamente ai rapporti contrattuali sorti anteriormente salvo esplicita previsione normativa: la loro invocazione richiede adeguata base fattuale e temporale.
  • Le espressioni offensive o diffamatorie contenute negli atti processuali possono essere cancellate dal fascicolo su richiesta della parte danneggiata (art. 89 c.p.c.) e comportare conseguenze processuali per il deposito di memorie inappropriate.
  • Gli impugnanti devono valutare l'interesse reale a far valere una questione quando la decisione di merito abbia già confermato la posizione utile: sollevare questioni prive di interesse può comportare inammissibilità e condanna alle spese.

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