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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3892/2022 del 08/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il pagamento di compensi per cinque parcelle relative all'attività difensiva prestata per l'Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta (ENCC). In primo grado il Tribunale aveva liquidato complessivamente € 41.546,25 (riducendo la pretesa iniziale di € 209.178,33), applicando i valori medi della tariffa (DM 585/1994). In appello il gravame dell'avv. Traldi è stato respinto: la Corte d'Appello ha ritenuto che mancasse un giudicato esterno opponibile al MEF, che molte sentenze richiamate dal ricorrente costituivano questioni nuove o non fossero munite della certificazione di passaggio in giudicato, e che il Ministero avesse contestato le pretese del professionista, gravandolo dell'onere della prova circa l'effettiva prestazione delle attività dedotte in parcella. In cassazione il ricorrente denunciava molteplici vizi (violazione di norme sul giudicato panprocessuale, omessa remunerazione di voci di parcella, ultravizione/petitum, errore nella valutazione probatoria). La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse e di specificità, per mancata allegazione della certificazione di giudicato esterno, e per essere le censure principalmente critiche di merito non sindacabili in Cassazione; ha inoltre rilevato l'onere probatorio a carico del professionista quando l'Amministrazione contesta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'avv. Stefano Traldi e lo ha condannato al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 7.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater del d.P.R. 115/2002. Ogni questione sostanziale già decisa in favore del ricorrente nei gradi inferiori (liquidazione secondo valori medi della tariffa; esclusione della modifica contrattuale del 2002; mancato riconoscimento di alcune voci per attività svolta da altro legale) è rimasta confermata di fatto dall'esito del procedimento di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 378 c.p.c.

    Le memorie ex art. 378 c.p.c. servono a chiarire i motivi dell'impugnazione e a confutare le tesi avverse; non possono introdurre nuove censure o ampliare il contenuto dei motivi originari del ricorso per cassazione.

  • art. 366 c.p.c. (e n.6)

    Richiesto il rispetto del principio di specificità dei motivi di cassazione: i motivi devono essere formulati con chiarezza e specificità, pena l'inammissibilità; il ricorso non può limitarsi a elencazioni generiche.

  • art. 343 c.p.c.

    Il ricorrente ha invocato il passaggio in giudicato ex art. 343 c.p.c. di precedenti statuizioni; la Corte ha ricordato che per far valere un giudicato esterno in Cassazione è necessaria la prova certa della sua formazione, di norma mediante produzione della sentenza con l'attestazione di cancelleria.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare sulle questioni dedotte. La Corte ha ritenuto superflue alcune doglianze del ricorrente circa omissioni, dato che la sentenza impugnata non ha limitato il diritto già riconosciuto al ricorrente nei punti rilevanti.

  • DM 585/1994

    I valori tariffari medi previsti dal DM 585/1994 sono stati applicati dal Tribunale e confermati in appello come criteri congrui per la liquidazione degli onorari; la Corte di Cassazione non ha ravvisato profili di illegittimità nell'uso dei valori medi.

  • art. 96 c.p.c.

    Pur essendo richiesta la condanna ex art. 96 c.p.c. dal ricorrente, la questione è stata assorbita dalla decisione di inammissibilità; la Corte ha comunque liquidato le spese a carico del ricorrente.

  • artt. 2697 c.c. e 110 c.p.c.

    Ricordato il principio sulla ripartizione dell'onere della prova: quando l'Amministrazione contesta la pretesa, grava sul professionista l'onere di dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni professionali richiamate in parcella.

  • artt. 324 e 329 c.p.c., art. 2909 c.c.

    Norme richiamate dal ricorrente rispetto all'efficacia e alla valenza del giudicato; la Corte ha ritenuto che non fosse stata fornita la necessaria prova del passaggio in giudicato delle sentenze invocate, e quindi non ha potuto riconoscere un effetto panprocessuale.

  • artt. 2230, 2232, 2233, 2238, 2094 c.c.

    Norme sul mandato e sulla remunerazione delle prestazioni professionali richiamate dal ricorrente per chiedere la liquidazione di voci di parcella; la Corte ha ritenuto che la questione richiedesse valutazione di fatto sulla prova dell'effettiva prestazione, rimessa ai giudici di merito e non sindacabile in Cassazione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1‑quater

    La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come previsto dall'art. 13, comma 1‑quater del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Per far valere in Cassazione l'efficacia di un giudicato esterno o l'esistenza di un precedente vincolante è obbligatorio produrre la sentenza che si assume passata in giudicato munita dell'attestazione di cancelleria; il mero richiamo o l'elencazione di molte sentenze senza la certificazione è inidoneo e determina l'inammissibilità della relativa censura.
  • Le memorie ex art. 378 c.p.c. non possono introdurre nuove censure: qualunque nuova questione deve essere proposta nei termini processuali previsti o sarà inammissibile in sede di legittimità.
  • In cassazione non sono sindacabili le valutazioni di fatto che consistono in ricognizioni della fattispecie concreta o in apprezzamento della prova; tali questioni sono di merito e devono essere specificamente impugnate nei gradi di merito.
  • Quando la controparte contesta la prestazione professionale, incombe sul professionista l'onere della prova circa l'effettiva esecuzione delle attività dichiarate in parcella (documentazione, atti, corrispondenza, incarichi), diversamente la richiesta può essere rigettata per mancanza di prova.
  • Il principio di specificità dei motivi (art. 366 c.p.c.) impone che ogni motivo di cassazione sia chiaro, circostanziato e collegato a passaggi precisi della sentenza impugnata; censure generiche o non circoscritte comportano l'inammissibilità.
  • Il giudice di merito può applicare criteri di liquidazione (es. valori medi del DM 585/1994) purché motivi congrui e proporzionati; la mera insoddisfazione del professionista rispetto alla misura liquidata non è sufficiente per la cassazione se la motivazione del giudice di merito è plausibile.
  • Il vizio di 'ultra' o 'extra' petitum richiede che il provvedimento abbia effettivamente deciso qualcosa di diverso o oltre quanto richiesto dalle parti; critiche generiche all'impostazione difensiva avversaria non costituiscono di per sé ultrapetizione.

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