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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3896/2022 del 08/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso verteva su controversia relativa al pagamento di sette parcelle professionali richieste dall'avv. Stefano Traldi in base a convenzioni stipulate con l'Ispettorato per la liquidazione degli enti disciolti (convenzioni 19.9.2000 e 18.3.2002). L'avv. Traldi chiedeva la liquidazione degli onorari secondo i valori medi della tariffa; l'Amministrazione eccepiva, tra l'altro, che la responsabilità dello Stato per tali debiti doveva essere limitata all'attivo della liquidazione dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (richiamando art. 9 d.l. 63/2002 e art. 41 d.l. 207/2008) e contestava la misura degli onorari applicabili. In primo grado il Tribunale accolse parzialmente la domanda; la Corte d'Appello rigettò gli appelli di entrambe le parti. Il Ministero proponeva ricorso per cassazione sollevando (i) erronea esclusione della limitazione di responsabilità invocata in appello e (ii) errata valutazione circa l'onere probatorio sulle parcelle (sostenendo che, anche in presenza di contestazione generica, il professionista doveva provare l'effettivo svolgimento delle singole prestazioni). Il ricorso incidentale e il controricorso furono depositati tardivamente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale del Ministero e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha rilevato che la Corte d'Appello aveva errato nel ritenere inammissibile, perché tardiva, la deduzione del Ministero relativa alla limitazione di responsabilità nei limiti dell'attivo della liquidazione: tale eccezione, se documentata o derivante direttamente dalla legge, può essere rilevata anche in appello ed è rilevabile d'ufficio. Tuttavia la Cassazione ha corretto la motivazione sul merito affermando che la limitazione di responsabilità prevista per l'ENCC vale solo per i debiti che effettivamente facevano capo all'ente estinto; non si applica ai rapporti che invece erano stati assunti direttamente dallo Stato o dalla struttura ministeriale (quali gli incarichi disciplinati dalle convenzioni con l'Ispettorato) e, pertanto, il Ministero non poteva invocare quel limite per le convenzioni di patrocinio con Traldi. Sulla questione delle parcelle, la Corte ha confermato i principi già affermati: la parcella dell'avvocato è assistita da presunzione di veridicità e le singole voci non possono essere disconosciute in mancanza di specifiche contestazioni; tuttavia, in opposizione a decreto ingiuntivo o in giudizio di liquidazione, la produzione della parcella non esonera il professionista dall'onere probatorio quando l'opponente contesti l'effettività o la consistenza delle prestazioni. Per quanto concerne il controricorso/ricorso incidentale, è stato dichiarato inammissibile per tardività (violazione art. 370 c.p.c.). La Corte ha altresì ordinato la cancellazione di espressioni ritenute offensive nelle memorie del ricorrente incidentale e ha compensato le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Legge 4 dicembre 1956, n. 1404

    norma sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico

    Definisce il regime di liquidazione e la sostituzione degli organi dell'ente con organi statali; la Corte la usa per ricostruire la disciplina storica della liquidazione dell'ENCC

  • Decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, conv. con legge 15 giugno 2002, n. 112, art. 9 (comma 1-bis e 1-ter)

    "ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione nonché del contenzioso può essere da questo affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato... È, altresì, facoltà della società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti..."

    Stabilisce che lo Stato resta titolare dei rapporti ma può affidare la gestione a società controllate (es. Fintecna/Ligestra) e prevede che lo Stato risponda delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione quando i debiti siano quelli dell'ente in liquidazione

  • Decreto-legge 12 settembre 2008, n. 207, conv. con legge 14/2009, art. 41 comma 16-octies

    "Per queste liquidazioni lo Stato... risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione..."

    Introduzione di una specifica limitazione di responsabilità per l'ENCC: la Corte ne afferma l'applicabilità solo ai debiti che effettivamente facevano capo all'ente estinto, non a rapporti contrattuali stipulati direttamente con strutture statali

  • D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    richiamato in relazione al tasso di interesse (menzionato come D. Lgs. n. 231/2002)

    La Corte osserva che il tasso previsto da tale decreto non è applicabile a rapporti sorti prima della sua entrata in vigore; quindi non può essere usato per parametrizzare danni per ritardato adempimento riferiti ad epoche anteriori

  • Codice di procedura civile, art. 370

    termine per il deposito del controricorso e ricorso incidentale

    Il mancato deposito entro termine rende inammissibile il controricorso e il ricorso incidentale; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale per tardività

  • Codice civile, art. 2697

    La Corte richiama che chi afferma fatti deve fornire la prova; nel giudizio sulle parcelle, ove vi sia contestazione, grava sul professionista l'onere di dimostrare l'effettivo svolgimento e la consistenza delle prestazioni

  • Codice di procedura civile, art. 345

    Richiamato nel contestato motivo di cassazione relativo alla possibilità di sollevare eccezioni procedurali in appello; la Corte valuta correttamente la rilevabilità dell'eccezione di limitazione di responsabilità

  • Codice di procedura civile, art. 636

    Richiamato sul tema del valore probatorio del parere del Consiglio dell'Ordine; la Corte ribadisce che il parere ha valore nella fase di ingiunzione ma non esaurisce l'onere probatorio nel successivo giudizio

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato nella discussione sul dovere del giudice di verificare il "quantum debeatur" anche quando vi sia contestazione generica; la Corte conferma che la verifica nel merito non viola l'art.112 c.p.c.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La Corte, nella sua funzione nomofilattica e di economia processuale, può correggere la motivazione dell'impugnata sentenza senza rinvio quando la questione non richiede nuovi accertamenti di fatto

  • Codice di procedura civile, art. 89

    Richiamato in relazione al divieto di espressioni diffamatorie nelle memorie; la Corte ha ordinato la cancellazione di espressioni contrarie alla norma

  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1 comma 17 e DPR 30 maggio 2002, n. 115 art. 13 comma 1-quater

    Norme richiamate per l'obbligo di versamento addizionale del contributo unificato: la Corte ha disposto il recupero del contributo aggiuntivo a carico del ricorrente incidentale, salvo esenzione per amministrazioni dello Stato

Massime di principio

  • La limitazione di responsabilità dello Stato per debiti di un ente in liquidazione (risposta nei limiti dell'attivo) si applica solo ai debiti che effettivamente facevano capo all'ente estinto; non si estende automaticamente a rapporti contrattuali assunti direttamente con strutture o uffici statali o con soggetti che agiscono come braccia amministrative.
  • L'eccezione volta a invocare la limitazione di responsabilità (se derivante direttamente dalla legge o documentata negli atti) può essere sollevata anche in appello ed è rilevabile d'ufficio dal giudice, non richiedendo sempre una specifica allegazione in primo grado.
  • La parcella dell'avvocato è assistita da una presunzione di veridicità: in assenza di specifiche e puntuali contestazioni delle singole voci, il giudice tende ad accoglierle. Tuttavia, una contestazione generica può essere sufficiente a trasferire sull'attore-professionista l'onere di provare l'effettivo svolgimento e la consistenza delle prestazioni.
  • Il mancato deposito nei termini di legge del controricorso o del ricorso incidentale (art. 370 c.p.c.) comporta inammissibilità, con conseguente esclusione della conoscenza del loro contenuto da parte dei giudici.
  • Norme di carattere procedurale o eccezioni rilevanti per la determinazione della responsabilità patrimoniale possono essere valorizzate anche d'ufficio dal giudice se risultano da legge o da atti documentali, a tutela della corretta ricostruzione della sussistenza dei presupposti di diritto.

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