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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37397/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Unico motivo di ricorso per cassazione: contestazione dell'interpretazione e applicazione degli artt. 33-quinquies e 491 c.p.p. in relazione alla determinazione della competenza/attribuzione della causa. La ricorrente deduce che il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia (monocratica) aveva tardivamente rilevato il difetto di attribuzione e che, per tale motivo, la Corte di cassazione nella sentenza n. 49795/2017 avrebbe dovuto rimettere gli atti al medesimo Tribunale in composizione monocratica (e non trasmetterli al Tribunale di Napoli in composizione collegiale). In sostanza si censura che il vizio di attribuzione era una nullità relativa soggetta a decadenza se non rilevata nei termini previsti dall'art. 33-quinquies e dall'art. 491 c.p.p., e dunque si reclama l'erronea rimozione di tale decadenza da parte della Corte di cassazione

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello si era attenuta all'orientamento già espresso con la sentenza n. 49795 del 19/10/2017, la quale aveva ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli in composizione collegiale. La Suprema Corte ha affermato il principio dell'inoppugnabilità delle decisioni della Corte di cassazione e che eventuali errori della Corte di legittimità non possono essere censurati con il ricorso per cassazione ordinario, essendo previsto un rimedio straordinario (ricorso ex art. 625-bis c.p.p.) limitato agli errori materiali o di fatto e soggetto a termini perentori. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 33-quinquies c.p.p.

    Disciplina la decadenza del potere di rilevare d'ufficio vizi di attribuzione se non rilevati nei termini; la Corte ha esaminato la censura ma l'ha ritenuta, nella sostanza, volta ad impugnare una decisione precedente della Corte di cassazione, quindi non atta a fondare il ricorso ordinario

  • art. 491 c.p.p.

    Termine processuale di riferimento per la proposizione delle questioni preliminari; rilevanza nella valutazione della tempestività della rilevazione del vizio di attribuzione, ma la Corte ha ritenuto prevalente la decisione già resa dalla Corte di cassazione sulla trasmissione degli atti

  • art. 33-bis c.p.p.

    Norma richiamata nella vicenda per la regola di attribuzione della cognizione (passaggio fra composizioni del Tribunale); la controversia verteva sull'applicazione di tale norma ma la Corte ha confermato l'orientamento già espresso dalla Suprema Corte con la precedente pronuncia

  • art. 33-septies c.p.p.

    Regola i casi in cui il difetto di attribuzione emerge nel corso dell'istruttoria dibattimentale; citata dalle parti ma la Corte ha ritenuto che la decisione di merito si doveva uniformare alla pronuncia della Corte di cassazione già intervenuta

  • art. 625-bis c.p.p.

    Individua il rimedio straordinario contro gli errori della Corte di cassazione (ricorso straordinario) limitato agli errori materiali o di fatto e soggetto a termine perentorio; la Corte ha richiamato tale rimedio come unico strumento per correggere eventuali errori del giudice di legittimità

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Norma che consente la condanna al pagamento delle spese processuali e di somme per ammenda in caso di ricorso infondato o con profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per sanzionare la ricorrente con Euro 3.000,00

  • Corte di cassazione, sentenza n. 49795 del 19/10/2017

    non resta a questa Corte [...] che ordinare la trasmissione degli atti del processo di merito nei confronti degli imputati [...] al Tribunale di Napoli, in composizione collegiale; dispone trasmettersi gli atti al Tribunale collegiale di Napoli

    Pronuncia decisiva che ha ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale collegiale e che la Corte d'appello ha seguito; la Suprema Corte odierna ha ritenuto che non sia consentito impugnare con il ricorso ordinario per cassazione un errore afferente a quella stessa decisione della Corte di cassazione

Massime di principio

  • Le questioni di attribuzione della cognizione (monocratico vs collegiale) devono essere sollevate tempestivamente nella fase delle questioni preliminari o entro i termini stabiliti dall'art. 491 c.p.p.; se non rilevate nei termini possono essere soggette a decadenza ex art. 33-quinquies.
  • Se la Corte di cassazione è già intervenuta ordinando una determinazione della competenza (trasmissione degli atti), le corti di merito si devono uniformare a quella decisione e l'eventuale censura di tale decisione non può essere fatta valere con il ricorso ordinario per cassazione contro la sentenza d'appello che si è conformata a tale pronuncia.
  • Gli errori della Corte di cassazione possono essere sindacati soltanto con il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis c.p.p., limitatamente a errori materiali o di fatto e nei termini perentori stabiliti dalla norma.
  • Proporre un ricorso privo di prospettive ragionevoli di successo, quando mira ad impugnare decisioni già rese dalla Suprema Corte, comporta il rischio di inammissibilità e l'applicazione di sanzioni pecuniarie a titolo di ammenda e condanna alle spese processuali.
  • Occorre distinguere chiaramente tra 'conflitto di competenza' e 'attribuzione': la natura del vizio condiziona la rilevabilità d'ufficio e gli effetti della eventuale tardiva rilevazione; comunque la giurisprudenza di legittimità vincola i giudici di merito nel caso di pronunciamenti già intervenuti in sede di legittimità

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