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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40622/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata riguardava la condanna dell'imputato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. In sede di legittimità il ricorrente non contestava la responsabilità per il reato, ma deduceva un motivo relativo alla confisca della somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità, sostenendo in sostanza l'assenza dei presupposti per la misura patrimoniale. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la confisca era stata sorretta da motivazione specifica e adeguata, fondata sulla mancata dimostrazione della lecita provenienza del denaro e sulla sproporzione tra la somma sequestrata e la situazione economica dell'imputato, descritto come ambulante con obblighi di locazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito sulla confisca fosse congrua e immune da censure, in quanto avevano valorizzato sia la mancata prova della provenienza lecita del denaro sia la sproporzione tra il valore patrimoniale rinvenuto e il reddito/attività economica dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990

    La sentenza impugnata era una condanna per il reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio di lieve entità; la Cassazione non entra nel merito di tale decisione, ma la richiama come oggetto del giudizio di appello.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura contro la confisca di denaro è manifestamente infondata quando la sentenza di merito ha dato motivazione specifica sulla mancata dimostrazione della lecita provenienza delle somme e sulla sproporzione tra il patrimonio rinvenuto e la capacità reddituale dell'imputato.
  • Ai fini della confisca di somme di denaro, è sufficiente che il giudice di merito motivi in modo adeguato sul mancato assolvimento dell'onere di spiegare la provenienza lecita del bene e sulla incoerenza patrimoniale rispetto all'attività economica svolta.
  • La deduzione di una provenienza lecita del denaro, ove non supportata da elementi ritenuti attendibili dal giudice di merito, non è idonea a scardinare la confisca in sede di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConfiscaOnere della prova

Testo integrale

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