Cassazione Penale, Ordinanza n. 11432/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per concorso in un tentativo di furto in abitazione aggravato dall'uso di violenza sulle cose. L'unico motivo dedotto riguardava un preteso vizio di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente motivato il diniego del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato, osservando che, secondo la giurisprudenza consolidata, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; tale motivazione era presente nella sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è richiesta una motivazione analitica o particolarmente estesa.
Il fatto di causa è stato qualificato come tentato furto in abitazione aggravato dall'uso di violenza sulle cose.
La condotta è stata ricondotta alla forma tentata del reato di furto.
La responsabilità è stata affermata a titolo di concorso di persone nel reato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo contro la mancata concessione delle attenuanti generiche si limita a doglianze generiche o assertive senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il giudice di merito può legittimamente negare le circostanze attenuanti generiche mediante un riferimento sintetico ma congruo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di una confutazione puntuale di ogni argomento difensivo.
- La verifica in cassazione sul diniego delle attenuanti generiche riguarda la presenza di una motivazione non manifestamente illogica o apparente, non una nuova valutazione di merito delle circostanze del caso.
- In presenza di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, ove prevista.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11227/2025 del 20/03/2025
- ordinanza_penale · 20 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11249/2025 del 20/03/2025
- ordinanza_penale · 20 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11253/2025 del 20/03/2025
- ordinanza_penale · 20 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11254/2025 del 20/03/2025
- ordinanza_penale · 20 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11256/2025 del 20/03/2025
- ordinanza_penale · 20 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11257/2025 del 20/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →