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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34337/2025 del 21/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione impugna l'ordinanza del Tribunale di Macerata del 25/03/2025 che aveva dichiarato la nullità del decreto penale di condanna e del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza e genericità del capo di imputazione, disponendo la restituzione degli atti al Pubblico Ministero. Il PM ha dedotto l'abnormità del provvedimento e lo stallo procedimentale da esso derivante, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto invitare il PM a riformulare l'imputazione (richiamando artt. 421, comma 1 e 554-bis, comma 5 c.p.p.) e che la restituzione degli atti impediva al PM di dare impulso al procedimento senza reiterare l'esercizio dell'azione penale. Il PM ha altresì riferito di difficoltà tecniche al primo tentativo di deposito telematico e del successivo deposito analogico autorizzato dall'Ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha ritenuto spirato il termine di quindici giorni per proporre il ricorso (terminato il 9/04/2025) e ha rilevato che il tentativo di inoltro telematico del 15/04/2025 era già intempestivo. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il termine decadenziale si applica anche ai provvedimenti 'abnormi', salvo che l'atto presenti una anomalia genetica così radicale da determinare l'inesistenza materiale o giuridica e da creare uno stallo non altrimenti superabile se non con la cassazione. Nel caso di specie l'ordinanza aveva determinato una regressione procedimentale riconducibile a un'abnormità di tipo funzionale ma non a una abnormità totale o genetica: pertanto i termini ordinari dovevano applicarsi e il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.

Norme richiamate

  • art. 421 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente come previsione che consente al giudice di invitare il PM a specificare l'imputazione; la Corte osserva che il Tribunale poteva, in linea di principio, invitare il PM a riformulare l'accusa

  • art. 554-bis c.p.p.

    citato dal PM in relazione alla possibilità di precisare l'imputazione; la Corte lo menziona nel quadro delle opzioni procedurali alternative alla restituzione degli atti

  • art. 464 c.p.p.

    la Corte ricorda che, una volta instaurato il giudizio a seguito di opposizione al decreto penale, il decreto perde gli effetti di condanna e il giudice revoca il decreto ex nunc; pertanto il giudice del dibattimento deve procedere alla trattazione del processo

  • art. 568 c.p.p.

    richiamato in relazione al principio di tassatività delle impugnazioni e alle deroghe per atti abnormi; la Corte ribadisce che l'impugnazione in cassazione è disciplinata dai termini decadenziali salvo le eccezioni stabilite

  • artt. 585 e 591 c.p.p.

    art. 585 e art. 591 co. 1 lett. c)

    utilizzati per precisare i termini decadenziali (quindici giorni dalla pronuncia) per la proposizione dell'impugnazione contro ordinanze dibattimentali

Massime di principio

  • Il termine decadenziale di 15 giorni per proporre ricorso per cassazione contro ordinanze dibattimentali si applica anche quando l'atto è impugnato per abnormità, salvo che l'atto presenti una anomalia genetica tale da determinarne l'inesistenza materiale o giuridica e uno stallo non altrimenti superabile.
  • La semplice restituzione degli atti al PM per integrazione o precisazione dell'imputazione costituisce, di regola, un'abnormità di natura funzionale (che determina regressione) ma non sempre una abnormità totale che legittima la proposizione tardiva del ricorso in cassazione.
  • Quando il decreto penale è stato regolarmente opposto, esso perde la natura di condanna anticipata e il giudice del dibattimento, dopo verifica, revoca il decreto ex nunc e deve procedere alla trattazione del processo: non sempre la nullità del decreto penale implica l'inefficacia di tutte le successive azioni del PM.
  • Il PM deve curare il rispetto dei termini processuali per proporre impugnazioni: difficoltà tecniche nel deposito telematico possono giustificare il deposito analogico previa autorizzazione dell'Ufficio, ma non estendono automaticamente i termini decadenziali se il ricorso è comunque presentato oltre termine.
  • Se si ritiene che un provvedimento produca uno stallo della procedura non rimediabile in altro modo, è necessario dimostrare la radicalità dell'anomalia (inesistenza dell'atto) per sottrarsi all'applicazione dei termini decadenziali; in assenza di tale dimostrazione, la regola dei 15 giorni prevale.

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