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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27298/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda una sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. con la quale il Tribunale ha applicato agli imputati la pena concordata per i reati loro ascritti. Contro tale sentenza sono stati proposti due ricorsi per cassazione dal difensore comune: per un imputato si è dedotta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., la mancata immediata declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; per l'altro imputato, con il primo motivo, si è dedotta la medesima censura, questa volta ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.; con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., si è denunciata violazione di legge e vizio di motivazione per asserita omessa verifica dei presupposti di cui all'art. 444, comma 2, c.p.p., lamentando l'omessa motivazione sull'insussistenza di cause di non punibilità e assumendo che ciò integrasse illegalità della pena applicata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, ultima parte, c.p.p. Ha rilevato che il primo motivo era estraneo ai motivi di ricorso consentiti avverso la sentenza di patteggiamento, essendo l'impugnazione ammessa solo per questioni attinenti alla volontà delle parti, ai difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione del fatto e all'applicazione di pena o misura di sicurezza illegale. Ha inoltre osservato che il secondo motivo era comunque inammissibile perché la sentenza aveva recepito l'accordo sul trattamento sanzionatorio e non era stata prospettata né ravvisata alcuna illegalità della pena concordata né difformità tra sentenza e accordo. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    la sentenza impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; il giudice ha recepito l'accordo sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi tassativamente indicati: volontà delle parti, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione del fatto, applicazione di pena o misura di sicurezza illegale.

  • art. 129 c.p.p.

    la deduzione della mancata declaratoria immediata di proscioglimento è stata ritenuta, nel caso di patteggiamento, motivo non consentito se formulata come censura di violazione di legge o di motivazione fuori dai casi tassativi.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    invocata dai ricorrenti per dedurre violazione di legge; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non rientrante nei limiti del ricorso contro il patteggiamento.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    invocata dal ricorrente; la Corte ha escluso che la censura proposta fosse ammissibile nei limiti dell'impugnazione della sentenza ex art. 444 c.p.p.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    invocata per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la censura non fosse proponibile contro la sentenza di patteggiamento nei termini dedotti.

  • art. 610, comma 5-bis, ultima parte, c.p.p.

    consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando la condanna alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili le censure che, sotto forma di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino a rimettere in discussione profili non ricompresi nel catalogo legale dei motivi consentiti.
  • La deduzione della mancata verifica immediata di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è autonomamente proponibile come motivo di ricorso contro la sentenza di patteggiamento, se non nei limiti in cui si traduca in uno dei vizi espressamente ammessi dalla disciplina speciale.
  • Se la sentenza di patteggiamento recepisce integralmente l'accordo delle parti sul trattamento sanzionatorio e non emergono né sono dedotte difformità tra richiesta e decisione né profili di illegalità della pena o della misura di sicurezza, il relativo motivo di ricorso è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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