Cassazione Penale, Ordinanza n. 36239/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 13 marzo 2025 deducendo, con un unico motivo, la violazione del divieto di un secondo giudizio (ne bis in idem). Dal testo emerge che la censura mirava a sostenere che vi fosse già stato un precedente giudizio per i medesimi fatti di cessione di sostanza stupefacente. La Corte di cassazione ha però rilevato che la questione era già stata correttamente esaminata in fatto e in diritto dal giudice di merito e che le sentenze riguardavano condotte consumate in periodi temporali diversi, oltre che soggetti differenti coinvolti nelle cessioni della sostanza stupefacente; perciò il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e anche generico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo al ne bis in idem, poiché i fatti posti a base delle decisioni precedenti non coincidevano: si trattava di condotte consumate in diversi periodi temporali e con soggetti diversi nelle cessioni di stupefacente. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro 3000.
Massime di principio
- Il divieto di un secondo giudizio non opera quando i procedimenti riguardano condotte diverse, consumate in periodi temporali differenti, oppure fatti che coinvolgono soggetti differenti.
- Una censura fondata sul ne bis in idem è manifestamente infondata se si limita a riproporre questioni già valutate dal giudice di merito senza confrontarsi con la concreta diversità dei fatti contestati.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico e non si confronta con la ratio della decisione impugnata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Il ne bis in idem richiede l'identità del fatto storico contestato; in mancanza di tale identità, non è configurabile un secondo giudizio vietato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36086/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36087/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36088/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36089/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36091/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36093/2025 del 06/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →