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Ordinanza

Ordinanza n. 3754/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento emesso dal Consolato Generale d'Italia a Lagos in data 12/12/2025, notificato in data 29/12/2025, con il quale è stata respinta la domanda di visto d'ingresso all'odierno ricorrente, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202604689

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d'ingresso adottato dal Consolato Generale d'Italia a Lagos

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Consolato Generale d'Italia a Lagos ha respinto la sua domanda di visto d'ingresso, chiedendone l'annullamento previa concessione di misure cautelari. A sostegno della domanda cautelare ha dedotto l'esigenza di entrare in Italia per partecipare a incontri commerciali programmati. Il Tribunale ha esaminato la sussistenza del periculum in mora, rilevando che il visto richiesto era turistico e non per affari e che non era stata dimostrata l'indifferibilità dell'ingresso, né l'impossibilità di differire gli incontri o di svolgerli con modalità alternative.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo non comprovato un pregiudizio grave e irreparabile. In particolare, gli incontri commerciali programmati non risultavano dimostrati come indifferibili e avrebbero potuto essere differiti o svolti con modalità alternative; pertanto, la mancata disponibilità immediata del visto non appariva idonea a produrre un pregiudizio irreversibile nelle more della decisione di merito. È stato ritenuto insussistente il periculum in mora, requisito indefettibile della tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; in assenza del periculum in mora la domanda cautelare deve essere respinta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La domanda cautelare contro il diniego di un visto d'ingresso deve essere respinta quando il richiedente non dimostri che l'immediata disponibilità del titolo sia indispensabile e che la sua mancanza determini un pregiudizio grave, irreparabile e non altrimenti evitabile.
  • La possibilità di differire gli impegni che giustificano l'ingresso o di svolgerli con modalità alternative esclude, allo stato degli atti, la sussistenza del periculum in mora necessario per concedere la tutela cautelare.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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