Ordinanza n. 3754/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento emesso dal Consolato Generale d'Italia a Lagos in data 12/12/2025, notificato in data 29/12/2025, con il quale è stata respinta la domanda di visto d'ingresso all'odierno ricorrente, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso adottato dal Consolato Generale d'Italia a Lagos
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Consolato Generale d'Italia a Lagos ha respinto la sua domanda di visto d'ingresso, chiedendone l'annullamento previa concessione di misure cautelari. A sostegno della domanda cautelare ha dedotto l'esigenza di entrare in Italia per partecipare a incontri commerciali programmati. Il Tribunale ha esaminato la sussistenza del periculum in mora, rilevando che il visto richiesto era turistico e non per affari e che non era stata dimostrata l'indifferibilità dell'ingresso, né l'impossibilità di differire gli incontri o di svolgerli con modalità alternative.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo non comprovato un pregiudizio grave e irreparabile. In particolare, gli incontri commerciali programmati non risultavano dimostrati come indifferibili e avrebbero potuto essere differiti o svolti con modalità alternative; pertanto, la mancata disponibilità immediata del visto non appariva idonea a produrre un pregiudizio irreversibile nelle more della decisione di merito. È stato ritenuto insussistente il periculum in mora, requisito indefettibile della tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
La tutela cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; in assenza del periculum in mora la domanda cautelare deve essere respinta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La domanda cautelare contro il diniego di un visto d'ingresso deve essere respinta quando il richiedente non dimostri che l'immediata disponibilità del titolo sia indispensabile e che la sua mancanza determini un pregiudizio grave, irreparabile e non altrimenti evitabile.
- La possibilità di differire gli impegni che giustificano l'ingresso o di svolgerli con modalità alternative esclude, allo stato degli atti, la sussistenza del periculum in mora necessario per concedere la tutela cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 8 lug 2026Ordinanza n. 394/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 8 lug 2026Ordinanza n. 395/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 8 lug 2026Ordinanza n. 396/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 8 lug 2026Ordinanza n. 397/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 8 lug 2026Ordinanza n. 296/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 8 lug 2026Ordinanza n. 297/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →