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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22588/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Santoli ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che gli aveva applicato la misura interdittiva (divieto di esercitare attività di impresa e uffici direttivi per un anno) per i reati contestati (emissione di fatture per operazioni inesistenti e tentata truffa, nonché reato fiscale). Il ricorso denunciava: 1) motivazione apparente, travisamento della prova e uso illegittimo delle dichiarazioni rese dallo stesso Santoli (presunta violazione art. 63 comma 2 c.p.p.); 2) carenza e illogicità della motivazione in ordine al pericolo di recidiva e, in particolare, alla sua attualità, essendosi basata su indagini su fatti analoghi e sul ruolo ricoperto dall'imputato in altre società.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la prima parte del motivo perché priva di confronto specifico con le ragioni della decisione, ma ha ritenuto fondato il secondo motivo: ha annullato l'ordinanza limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari (in particolare la sussistenza/attualità del pericolo di recidiva) e ha rinviato al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio sul punto. Per il resto (sussistenza della gravità indiziaria sui reati contestati e utilizzabilità di parte delle dichiarazioni), il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; contestazione in combinato disposto con altre fattispecie penali relativamente al ruolo dell'indagato.

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato in relazione al concorso materiale o morale tra più azioni; utilizzato per qualificare il concorso di atti nella condotta contestata.

  • art. 640 bis cod. pen.

    Norma sulla frode nelle pubbliche erogazioni (reato contestato): la Corte ha ritenuto che la gravità indiziaria fosse configurabile alla luce degli elementi acquisiti.

  • art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che sanziona l'emissione di fatture per operazioni inesistenti: la Corte ricorda che rileva non solo la totale inesistenza ma anche la divergenza qualitativa/quantitativa tra quanto documentato e la realtà economica.

  • art. 63 comma 2 cod. proc. pen.

    Disciplina l'inutilizzabilità di dichiarazioni rese dall'indagato in certe condizioni; la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla sua violazione perché non dimostrata la coazione e perché le dichiarazioni impugnate sostenevano la tesi difensiva.

  • art. 350 comma 7 cod. proc. pen.

    Richiamato per chiarire che le dichiarazioni spontanee all'atto di acquisizione documentale possono essere utilizzate se chiaramente rese liberamente; la Corte ha ricordato questo principio nell'ammissibilità delle dichiarazioni rese a PG.

  • art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Norme processuali sul contenuto e i limiti del ricorso per cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura che non si confronta specificamente con i passaggi argomentativi dell'ordinanza impugnata.

  • art. 309-310 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione al procedimento cautelare e alla competenza del giudice del riesame; utilizzati come riferimento procedimentale.

  • art. 125 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato in rapporto ai limiti probatori e alla valutazione degli atti acquisiti; usato nella censura sulla motivazione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il pericolo di recidiva (tra i presupposti per misure cautelari). La Corte sottolinea che, dopo la modifica del 2015, va valutata sia la concretezza che l'attualità del pericolo, con una prognosi fondata su fattori temporali, modalità della condotta, personalità e contesto sociale.

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai diversi profili del pericolo di recidiva e alla necessità di motivazione specifica e congrua sulla sua sussistenza.

  • art. 309 comma 7 c.p.p.

    Norma invocata per la competenza del tribunale al nuovo giudizio in sede di riesame dopo annullamento della Cassazione.

Massime di principio

  • Contro misure cautelari basate sulla gravità indiziaria è necessario confrontare specificamente i singoli passaggi argomentativi del giudice: semplici rielaborazioni del compendio probatorio senza confronto diretto sono spesso inammissibili.
  • Le dichiarazioni rese dall'indagato al momento dell'acquisizione documentale possono essere utilizzate se chiaramente spontanee (art. 350, comma 7 c.p.p.); per contestarne l'utilizzabilità la difesa deve allegare elementi che dimostrino coazione o sollecitazione.
  • In caso di emissione di fatture contestate, rileva il contenuto oggettivo della causale indicata nel documento: se la causale non corrisponde alla realtà economica (inesistenza totale o divergenza qualitativa/quantitativa) può sussistere il reato anche se il soggetto emittente riteneva di avere un ruolo diverso sul piano contrattuale.
  • Il pericolo di recidiva per le misure cautelari richiede valutazione sia della concretezza sia dell'attualità: deve emergere una prognosi sul rischio di reiterazione basata su gravità del fatto, modalità, personalità dell'agente, e vicinanza temporale o elementi recenti che rendano effettivo il periculum libertatis.
  • Se la motivazione sul pericolo di recidiva è generica o conflittuale (es. si fonda su procedimenti analoghi nei quali poi è escluso il pericolo), è possibile l'annullamento e il rinvio per un nuovo giudizio cautelare.
  • In fase cautelare la difesa dovrebbe documentare elementi che riducono l'attualità del rischio (es. distanza temporale dai fatti, cessazione di ruoli gestionali, assenza di analoghe condotte recenti) e chiarire il contenuto contrattuale reale rispetto alla causale della fattura.

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