Ordinanza n. 50/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della nota del Suap del Comune di Pieve Torina, datata 15.4.2025, prot. n. 5696/2025, rubricata “Istanza del 04.03.2025 [Prot. n. 3595 del 05/03/2025] di Rilascio del Titolo Unico, ai sensi dell’art. 7 d.p.r. n. 160/2010 finalizzato all’approvazione di un intervento di “Realizzazione di struttura per ricovero equidi” in loc. Fiume in terreno distinto al catasto al Foglio 11 Part. 108 […]. PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO”; b) della nota dell’area tecnica del Comune di Pieve Torina, datata 14.4.2025, prot. n. 5517 rubricata “Richiesta di TITOLO UNICO, ai sensi del Capo IV del D.P.R. n. 160/2010 art. 7 del 04.03.2025, Prot. n. 3595 del 05/03/2025 - finalizzato all’approvazione di un intervento di “Realizzazione di strutture per ricovero equidi” in loc. Fiume, distinto al catasto al Fg. 11 Part. 108 […]. Valutazione Osservazioni prot. n. 5234 del 08.04.2025”; c) della nota del Suap del Comune di Pieve Torina, datata 2.4.2025, prot. n. 4933/2025, recante “COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL’ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA AI SENSI DELL’ART. 10-BIS DELLA LEGGE 241/1990. Preavviso di rigetto” (doc. 3); d) del parere urbanistico-edilizio datato 1.4.2025, prot. n. 4919, rubricato “PRATICA SUAP REDENTORE S.R.L.S. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER RICOVERO EQUIDI IN LOCALITA’ FIUME, SUL TERRENO DISTINTO AL CATASTO AL F.11, PART. 108. Motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza”; e) nonché - per quanto occorrer possa - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti dai ricorrenti, ove lesivi; nonché “ per la condanna dell’Amministrazione intimata al: rilascio del titolo unico ai sensi dell’art. 7, D.P.R. n. 160/2010, avente valore di permesso di costruire, finalizzato alla realizzazione di una struttura per ricovero equidi in Pieve Torina, loc. Fiume, in terreno distinto al catasto al fg. 11 part. 108 Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati del 24 ottobre 2025; a) della nota del Comune di Pieve Torina Prot. 11157/2025 del 5.8.2025, comunicata a mezzo PEC in pari data, rubricata: “Richiesta di TITOLO UNICO, ai sensi del Capo IV del D.P.R.n.160/2010 art.7 – del 04.03.2025, Prot. n.3595 del 05/03/2025 – finalizzato all’approvazione di un intervento di “Realizzazione di struttura per ricovero equidi” in loc. Fiume, distinto al catasto al Fg. 11 Part.108 – […] CONTRADDITTORIO-RIESAME PROGETTO” b) della nota del Comune di Pieve Torina datata 23.7.2025, rubricata “CONTRADDITTORIO” (doc. 16); c) nonché - per quanto occorrer possa - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti dai ricorrenti, ove lesivi, Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19 gennaio 2026 : : a) della nota del Comune di Pieve Torina Prot. n. 72 del 3.1.2026, comunicata a mezzo PEC in pari data, rubricata: “Richiesta di TITOLO UNICO, ai sensi del Capo IV del D.P.R.n.160/2010 art.7 – del 04.03.2025, Prot. n.3595 del 05/03/2025 – finalizzato all’approvazione di un intervento di “Realizzazione di struttura per ricovero equidi” in loc. Fiume, distinto al catasto al Fg. 11 Part.108 – […]. Riesame - Ordinanza TAR Marche n. 272 del 22.11.2025” (la numerazione degli allegati prosegue dal ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti: doc. 19); b) della nota del Comune di Pieve Torina prot. n. 17588 del 28.11.2025, rubricata “Comunicazione nomina responsabile e avvio del procedimento di contraddittorio”; c) nonché - per quanto occorrer possa - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti dai ricorrenti, ove lesivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale n. 73 del 3 gennaio 2026 e ulteriori atti ostativi al rilascio del titolo unico per la realizzazione di una struttura per ricovero equidi
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente titolo edilizio)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui il Comune di Pieve Torina aveva negato o comunque impedito il rilascio del titolo unico, avente valore di permesso di costruire, per la realizzazione di una struttura per ricovero equidi collegata a un'attività di Country House. Nel corso del giudizio erano stati proposti motivi aggiunti contro gli atti adottati dal Comune in sede di riesame, anche in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 272/2025. La contestazione cautelare si è concentrata sulla non corretta esecuzione di tale ordinanza, che aveva imposto un contraddittorio limitato alla natura e al dimensionamento del maneggio e al numero dei cavalli, in relazione all'attività di Country House. In particolare, il Comune aveva applicato, quanto al numero degli equidi, la disciplina del Codice di Tutela degli Equidi relativa al ricovero permanente all'aperto, ritenuta non pertinente perché il progetto prevedeva anche appositi box. Il Comune aveva inoltre sollevato per la prima volta, nel provvedimento n. 72/2026, la questione dell'interclusione del fondo e dell'assenza di un accesso dalla strada pubblica.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso i provvedimenti impugnati ai fini e nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto che il Comune non avesse correttamente eseguito l'ordinanza n. 272/2025, sia perché aveva applicato una disciplina non conferente al caso concreto, sia perché il contraddittorio non era rimasto nei limiti stabiliti dal giudice. In via conformativa cautelare, il TAR ha ritenuto equo rapportare il numero dei cavalli alla Country House, che può ospitare al massimo 20 persone, fissandolo in 7 anziché negli 8 richiesti. Quanto alla dedotta interclusione del fondo, ha posto a carico delle ricorrenti l'onere di depositare presso il Comune, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, documentazione attestante l'esistenza di un accesso dalla strada pubblica, tanto per le esigenze di cantiere quanto per il successivo utilizzo dell'opera. Dopo l'acquisizione della documentazione, il Comune dovrà concludere il procedimento di rilascio del permesso di costruire entro i successivi 30 giorni. La trattazione di merito è stata fissata al 22 ottobre 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto la domanda cautelare sospendendo gli atti impugnati nei limiti indicati in motivazione.
Costituisce la base normativa della richiesta di titolo unico presentata per l'intervento, con valore di permesso di costruire.
Massime di principio
- L'amministrazione è tenuta a eseguire puntualmente un'ordinanza cautelare conformativa e non può eluderne i limiti oggettivi introducendo, nel riesame, questioni estranee al contraddittorio specificamente disposto dal giudice.
- Nel valutare il dimensionamento di una struttura per ricovero equidi collegata a un'attività ricettiva, non è pertinente applicare la disciplina relativa al ricovero permanente all'aperto quando il progetto prevede anche appositi box.
- Quando, in sede di riesame, l'amministrazione introduce per la prima volta una questione relativa all'interclusione del fondo, il giudice può subordinare la conclusione del procedimento alla produzione, da parte dell'interessato, della documentazione sull'accesso dalla strada pubblica, fissando un termine per la successiva decisione amministrativa.
- Nella tutela cautelare il giudice può adottare una misura conformativa provvisoria, anche determinando il parametro quantitativo ritenuto proporzionato rispetto all'attività cui l'intervento edilizio è funzionalmente collegato, senza definire il giudizio di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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