Ordinanza n. 607/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 1283 del 2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un’ordinanza del Comune di Milano relativa a luoghi ritenuti insalubri e insicuri
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I privati hanno proposto appello cautelare, ai sensi dell’art. 62 c.p.a., contro l’ordinanza del TAR Lombardia che aveva negato la sospensione cautelare dell’atto comunale impugnato. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma il Consiglio di Stato rileva che, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, non emergono sufficienti elementi di fumus boni iuris in relazione ai motivi dedotti dagli appellanti. La domanda cautelare è stata valutata anche mediante ponderazione degli interessi contrapposti, con riferimento al numero ristretto dei ricorrenti rispetto al complesso dei dimoranti e ai seri e incontestati profili di insalubrità e insicurezza dei luoghi interessati dall’ordinanza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare e ha confermato, per l’effetto, il diniego della tutela cautelare disposto dal TAR Lombardia. Il Collegio ha ritenuto insussistente il pregiudizio grave e irreparabile, valorizzando sia il ristretto numero degli appellanti rispetto al numero complessivo dei dimoranti, sia la presenza di seri e incontestati motivi di insalubrità e insicurezza dei luoghi. Ha inoltre ritenuto non ravvisabili sufficienti elementi di fumus boni iuris rispetto ai motivi dedotti. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la concessione della misura richiede una valutazione sommaria del fumus boni iuris e del pregiudizio grave e irreparabile, oltre alla ponderazione degli interessi contrapposti.
- Il pregiudizio grave e irreparabile può essere escluso quando il numero dei ricorrenti interessati è ristretto rispetto alla platea complessiva dei soggetti dimoranti o coinvolti nella situazione oggetto del provvedimento.
- Nella ponderazione cautelare, la presenza di seri e incontestati profili di insalubrità e insicurezza dei luoghi può prevalere sull’interesse dei ricorrenti alla sospensione dell’ordinanza amministrativa.
- L’assenza di sufficienti elementi di fumus boni iuris, unitamente all’insussistenza del periculum in mora, giustifica il rigetto dell’appello cautelare.
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