Cassazione Civile, Ordinanza n. 10987/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile il ricorso originario della contribuente contro l'estratto di ruolo. Ha inoltre compensato le spese dell'intero giudizio, tenendo conto dello ius superveniens e del recente orientamento delle Sezioni Unite.
Esito
Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, dell'estratto di ruolo relativo a diverse cartelle di pagamento riferite a vari tributi, asseritamente mai notificate. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la decisione era stata solo parzialmente riformata, limitatamente alle cartelle risultate regolarmente notificate dall'agente della riscossione. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi: 1) sopravvenuta cessazione parziale della materia del contendere per effetto della normativa sullo stralcio automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro; 2) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'azione di accertamento negativo dei crediti tributari in assenza di un atto di riscossione effettivamente esercitato; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR deciso sulla prescrizione del potere di riscossione, mentre la contribuente aveva dedotto soltanto decadenze; 4) omesso rilievo dell'inammissibilità del ricorso originario per impugnazione dell'estratto di ruolo; 5) omesso rilievo della tardività del ricorso originario. La Corte, esaminando prioritariamente terzo e quarto motivo, ha ritenuto applicabile lo ius superveniens introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, che ha reso l'estratto di ruolo non impugnabile salvo tassative eccezioni non ricorrenti nel caso concreto. Ha quindi valorizzato il principio secondo cui l'impugnazione dell'estratto di ruolo, fuori dalle ipotesi eccezionali previste dalla legge, integra una domanda di accertamento negativo improponibile nel processo tributario, con conseguente difetto di interesse ad agire. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
debiti di importo residuo fino a mille euro automaticamente annullati
Richiamato come causa di cessazione parziale della materia del contendere per alcune cartelle rientranti nello stralcio normativo.
legge 17 dicembre 2018, n. 136
Legge di conversione del d.l. n. 119/2018.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
L'estratto di ruolo non è impugnabile
Ha limitato la tutela immediata contro l'estratto di ruolo, ammettendo la diretta impugnazione solo in presenza di specifici pregiudizi tipizzati dalla norma.
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È la disposizione integrata dallo ius superveniens che disciplina l'impugnabilità del ruolo e della cartella asseritamente invalidamente notificata.
art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come base della tutela differita, nella quale l'atto presupposto non notificato può essere contestato insieme con l'atto consequenziale.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma invocata nel quinto motivo per la tempestività dell'impugnazione originaria.
Richiamato nel quarto motivo con riferimento all'interesse ad agire; la Corte ha escluso l'ammissibilità dell'azione in difetto dei presupposti tipizzati.
Richiamato nei motivi secondo e terzo per omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte ha accolto il ricorso sul punto della mancata rilevazione dell'inammissibilità dell'azione proposta.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norma del vizio denunciato in cassazione dai motivi di ricorso.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Indicata dalla ricorrente come fonte delle decadenze dedotte dalla contribuente.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Indicata dalla ricorrente come fonte delle decadenze dedotte dalla contribuente.
art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.
Ha consentito la decisione nel merito senza rinvio, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto.
art. 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Richiamato per il nuovo testo dell'art. 380-bis c.p.c. relativo alla decisione accelerata.
Richiamato per il procedimento di proposta di definizione accelerata.
Richiamato con riferimento alla decisione camerale successiva alla richiesta del ricorrente.
art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato nella parte dedicata all'asserita incompatibilità del consigliere delegato, esclusa dalla Corte.
Richiamato nella parte dedicata all'asserita incompatibilità del consigliere delegato, esclusa dalla Corte.
art. 24 Cost.
Richiamato a fondamento del principio della ragione più liquida e della tutela giurisdizionale effettiva.
art. 111 Cost.
Richiamato a fondamento del principio della ragione più liquida e dell'economia processuale.
art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per delimitare la giurisdizione tributaria sugli atti della riscossione.
art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato tra i casi tipizzati di pregiudizio che consentono la diretta impugnazione del ruolo o della cartella.
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Richiamato tra i casi tipizzati di pregiudizio che consentono la diretta impugnazione del ruolo o della cartella.
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
Richiamato tra i casi tipizzati di pregiudizio che consentono la diretta impugnazione del ruolo o della cartella.
Richiamato nel quadro delle opposizioni esecutive e delle tutele contro l'esecuzione tributaria.
Richiamato nel quadro delle opposizioni esecutive e dei limiti alla contestazione della regolarità formale della cartella nel processo esecutivo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'impugnazione dell'estratto di ruolo non è proponibile come azione autonoma di accertamento negativo, perché il rito tributario è strutturalmente impugnatorio e richiede la presenza di un atto impositivo o di riscossione impugnabile.
- Dopo l'intervento dell'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, l'estratto di ruolo è in linea generale non impugnabile; la diretta impugnazione del ruolo o della cartella invalidamente notificata è ammessa solo nei casi tassativi di pregiudizio espressamente indicati dalla norma.
- L'invalidità o l'omissione della notifica dell'atto di riscossione, di per sé sola, non basta a fondare l'azione immediata: occorre un concreto interesse ad agire, collegato a un pregiudizio attuale e tipizzato o alla necessità di interrompere una sequenza procedimentale già avviata.
- Quando non ricorrono i presupposti eccezionali di legge, la contestazione della mancata notifica della cartella deve essere proposta con l'atto successivo ritualmente notificato, secondo la tutela differita prevista dall'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992.
- La decisione può essere definita sulla questione più agevole e dirimente, anche se logicamente subordinata, in applicazione del principio della ragione più liquida.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, dichiarando l'inammissibilità del ricorso originario.
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