Cassazione Civile, Ordinanza n. 20368/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina da un giudizio in materia previdenziale definito in sede di rinvio, nel quale la Corte d'appello di Roma aveva accolto l'appello del pensionato, riconoscendo la cumulabilità della pensione di vecchiaia con i redditi da successiva rioccupazione e, quindi, il diritto alla percezione del trattamento pensionistico nonostante lo svolgimento di altra attività lavorativa. In quel medesimo provvedimento, la Corte territoriale aveva regolato le spese del giudizio in modo internamente incoerente: nella motivazione affermava che le spese di ogni fase e grado dovevano essere integralmente compensate tra le parti, mentre nel dispositivo disponeva la compensazione solo per metà, ponendo la restante metà a carico dell'INPS. L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione limitatamente alla statuizione sulle spese, deducendo nullità della sentenza ex art. 156 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo. Il controricorso è stato proposto dal procuratore antistatario del pensionato; la Corte rileva preliminarmente il difetto di sua legittimazione passiva, poiché la censura non riguarda la distrazione delle spese ma la loro misura e ripartizione, rispetto alla quale è legittimata la sola parte beneficiaria della compensazione parziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS: ha accertato che tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata esisteva un contrasto reale e non sanabile, non qualificabile come mero errore materiale né correggibile tramite integrazione del dispositivo o procedimento di correzione degli errori. Ha quindi affermato la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 156 c.p.c. e ha cassato il provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione sulle spese. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione o comunque per nuovo esame della sola questione della regolamentazione delle spese, anche per il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'incoerenza non sanabile tra dispositivo e motivazione, quando impedisce al provvedimento di raggiungere il suo scopo e non è riducibile a mero errore materiale, determina la nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo è denunciabile come nullità della sentenza in cassazione.
art. 27166/16 Cass.
Il procuratore antistatario è legittimato a resistere o impugnare solo in ordine alla distrazione delle spese e non sulla loro misura o ripartizione.
Massime di principio
- La contraddizione tra motivazione e dispositivo della sentenza integra nullità, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., quando non si tratti di un mero errore materiale e il contrasto non sia eliminabile né per integrazione del dispositivo né tramite correzione degli errori materiali.
- Quando la censura riguarda la regolamentazione delle spese di lite, il procuratore antistatario non è parte legittimata a resistere se non in relazione alla distrazione delle spese; per la misura e la ripartizione delle spese la legittimazione passiva spetta alla parte beneficiaria o onerata dalla relativa statuizione.
- Se il giudice di rinvio si discosta in dispositivo da quanto affermato in motivazione sulla compensazione delle spese, la statuizione è cassabile limitatamente alla regolazione delle spese, con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame coerente e univoco.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20326/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20327/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20331/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20333/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20336/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20338/2025 del 21/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →