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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31990/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma. Con il primo motivo ha dedotto il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva, censurando il diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p. La Corte ha rilevato che la doglianza era meramente reiterativa di questioni già proposte in appello e puntualmente disattese, oltre a risolversi in una richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, non consentita in sede di legittimità. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del proscioglimento per decorso del termine di prescrizione, ma anche tale censura è stata ritenuta non consentita, poiché fondata sulla richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e non sull'emersione di vizi logici manifesti e decisivi della motivazione relativa alla conferma della responsabilità. La fattispecie concreta e il reato contestato non sono individuabili dal testo della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi perché reiterativi di doglianze già esaminate in appello e, comunque, diretti a ottenere una rivalutazione del merito probatorio, estranea al giudizio di legittimità in assenza di vizi logici manifesti e decisivi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 603 c.p.p.

    La richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è stata richiamata con riferimento alla censura sulla mancata assunzione di una prova decisiva; la Corte ha ritenuto la doglianza reiterativa e diretta a una non consentita rivalutazione delle prove.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo che riproponga doglianze già formulate in appello e da quel giudice puntualmente disattese, quando non evidenzi specifici vizi riconducibili al controllo di legittimità.
  • Il giudizio di cassazione non consente la rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove né la sostituzione della lettura del compendio probatorio adottata dai giudici di merito, salvo che siano dedotti vizi logici manifesti e decisivi della motivazione.
  • La censura relativa alla mancata assunzione di una prova decisiva non può risolversi nella mera richiesta di una diversa valutazione delle prove già acquisite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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