Cassazione Penale, Sentenza n. 09817/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 18/02/2025 che aveva confermato la condanna in primo grado per il reato di ricettazione di un computer. Il ricorrente deduceva: 1) nullità e violazione di legge per illogicità, apparenza della motivazione e travisamento probatorio, sostenendo che la Corte d'appello aveva attribuito la spiegazione della presenza del computer al fratello Antonello ma non a lui, pur non conoscendone la provenienza; 2) errore in ordine al riconoscimento della recidiva specifica reiterata infraquinquennale, per la quale chiedeva la declaratoria di prescrizione poiché la recidiva sarebbe stata riconosciuta solo sulla base dell'esistenza di precedenti penali senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo motivo ha rilevato la natura meramente fattuale della censura e la preclusione per la Corte di legittimità a riesaminare la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito; pertanto la contestazione della motivazione non poteva essere accolta in sede di legittimità. Sul secondo motivo ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente motivato il riconoscimento della recidiva facoltativa, richiamando l'accresciuta pericolosità sociale derivante dalla commissione del delitto avuto riguardo ai numerosi precedenti penali, assolvendo così all'obbligo di motivazione richiesto dalla giurisprudenza della Cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (sentenza decisa il 03/03/2026).
Norme richiamate
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
Applicazione della norma per l'imposizione delle spese processuali alla parte privata ricorrente che ha proposto un ricorso rigettato.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 10289 del 22/01/2014, Lombardi)
Non è consentito al giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.
Principio secondo cui la Cassazione non procede a una rivalutazione del compendio probatorio; le censure di fatto che chiedono tale rivalutazione sono inammissibili o infondate in sede di legittimità.
Regole interpretative sulla recidiva facoltativa (giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione)
In tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e tale dovere risulta adempiuto anche con argomentazione succinta che dia conto della prosecuzione del processo delinquenziale.
La Corte di appello ha fornito una motivazione sufficiente (riferimento all'accresciuta pericolosità sociale e ai numerosi precedenti penali), per cui il riconoscimento della recidiva è valido; non è necessario un lungo sviluppo argomentativo se il nesso tra precedenti e maggiore pericolosità è chiaramente indicato.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può riformare decisioni basate su valutazioni di fatto: le censure che chiedono una rivalutazione del compendio probatorio sono generalmente inammissibili o destinate a essere rigettate.
- Per contestare con successo la motivazione di merito in cassazione è necessario dimostrare un vizio di diritto (contraddittorietà, insufficienza logica radicale, mancanza assoluta di motivazione) e non limitarsi a esprimere disaccordo sulla valutazione delle prove.
- Quando viene ritenuta la recidiva facoltativa, il giudice deve dare una motivazione specifica; tuttavia una motivazione succinta è sufficiente se esplicita il collegamento tra i precedenti e l'accresciuta pericolosità sociale.
- Se la recidiva è fondata su precedenti penali, il giudice dovrebbe comunque indicare il nesso tra i precedenti e la condotta attuale per evitare censure di insufficiente motivazione.
- La parte privata che propone un ricorso in cassazione e perde può essere condannata al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio di soccombenza prima di proporre impugnazioni prive di valide basi giuridiche.
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