Sentenza del 01/07/2015 n. 13475 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
S.C. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n. 54/07/2009, depositata il 22 aprile 2009, che aveva riformato la decisione favorevole di primo grado e respinto la richiesta di rimborso. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 7 della legge n. 289/2002, sostenendo che la definizione automatica prevista da tale norma non dovesse essere equiparata, quanto agli effetti sui rimborsi, a quella dell’art. 9. Con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 7, comma 13, contestando che l’adesione al condono potesse incidere sui rimborsi derivanti dalle dichiarazioni. Era pacifico che il contribuente avesse aderito alla definizione automatica per gli anni 1998-2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi e il ricorso. Ha confermato che l’adesione alla definizione automatica, scelta volontariamente dal contribuente, preclude il ricorso al procedimento ordinario di accertamento e, di conseguenza, la richiesta di rimborso del tributo indebitamente versato. La previsione secondo cui il condono non modifica i rimborsi e i crediti derivanti dalle dichiarazioni riguarda solo i crediti specificamente indicati nelle dichiarazioni. S.C. è stato condannato a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.500 euro per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 289/2002, art. 7, comma 13
Tale principio è stato enunciato sulla specifica previsione secondo cui la definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate, anche ai fini IRAP (art. 7, comma 13, u.p., e art. 9, comma 9, u.p., di identico tenore), con tali dichiarazioni intendendosi solo quelle contenenti la specifica indicazione del credito richiesto (Cass. 2007/25240).
La salvaguardia dei rimborsi e dei crediti prevista dalla norma riguarda soltanto quelli indicati specificamente nelle dichiarazioni presentate. Non consente quindi, in quanto tale, di ottenere il rimborso di somme versate quando il contribuente ha aderito alla definizione automatica.
Legge n. 289/2002, art. 9, comma 9
Tale principio è stato enunciato sulla specifica previsione secondo cui la definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate, anche ai fini IRAP (art. 7, comma 13, u.p., e art. 9, comma 9, u.p., di identico tenore), con tali dichiarazioni intendendosi solo quelle contenenti la specifica indicazione del credito richiesto (Cass. 2007/25240).
La disposizione, di tenore identico a quella dell’art. 7, lascia invariati soltanto i rimborsi e i crediti dichiarativi specificamente indicati; l’adesione al condono preclude invece la pretesa di rimborso fondata sul procedimento ordinario.
Massime di principio
- L’adesione alla definizione automatica costituisce una scelta che esclude il ricorso al procedimento ordinario di accertamento; in linea generale, il contribuente non può quindi aderire al condono e poi chiedere il rimborso del tributo versato sulla base delle regole ordinarie.
- La clausola che preserva rimborsi e crediti risultanti dalle dichiarazioni opera per le sole posizioni creditorie specificamente indicate nelle dichiarazioni, non per ogni successiva domanda di rimborso.
- Quando l’adesione al condono e i relativi anni d’imposta risultano pacifici e non contestati, tale circostanza costituisce il presupposto fattuale per applicare la preclusione alla domanda di rimborso.
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