Cassazione Penale, Ordinanza n. 03295/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta la decisione dei giudici di merito sull'applicazione dell'aggravante speciale prevista per la rapina in presenza di persona offesa ultra-sessantacinquenne. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per rapina. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizi motivazionali con riferimento all'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-quinquies, c.p., sostenendo, in sostanza, una lettura non corretta della norma e contestando l'applicazione dell'aggravante speciale legata all'età della persona offesa. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che l'aggravante speciale per la rapina è correlata al mero superamento dei 65 anni da parte della vittima, e non alla presunzione di maggiore vulnerabilità prevista dall'aggravante comune ex art. 61, comma primo, n. 5, c.p. Ha inoltre affermato che l'aggravante speciale esclude l'applicazione concorrente di quella comune quando entrambe si fondino sul medesimo dato fattuale, perché l'art. 68 c.p. vieta l'addebito plurimo di uno stesso elemento.
Norme richiamate
art. 628, comma terzo, n. 3-quinquies, c.p.
L'aggravante speciale della rapina è collegata al solo dato oggettivo del superamento dei 65 anni da parte della persona offesa.
art. 61, primo comma, n. 5, c.p.
L'aggravante comune richiamata attiene alla minore capacità di resistenza o alla presunta vulnerabilità della vittima in ragione dell'età, e non coincide con l'aggravante speciale della rapina.
Vieta l'addebito plurimo del medesimo elemento fattuale come base di più circostanze aggravanti concorrenti.
Massime di principio
- Nella rapina, l'aggravante speciale relativa all'età della persona offesa richiede soltanto che la vittima abbia superato i sessantacinque anni, senza necessità di accertare una concreta vulnerabilità individuale.
- Quando una circostanza aggravante speciale assorbe il medesimo dato fattuale valorizzato da un'aggravante comune, non è consentita l'applicazione cumulativa delle due aggravanti.
- L'art. 68 c.p. impedisce che uno stesso elemento di fatto sia addebitato più volte per giustificare un incremento sanzionatorio plurimo.
- Il ricorso per cassazione fondato su una lettura della norma incompatibile con il dato letterale e con la giurisprudenza consolidata è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03028/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03050/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03086/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03106/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03108/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03109/2025 del 27/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →