Cassazione Civile, Ordinanza n. 13518/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (previdenza)
La controversia
La controversia nasce dal diniego del diritto alla pensione di vecchiaia in regime derogatorio ex art. 2 della legge n. 503/1992. In primo grado la domanda della lavoratrice era stata accolta, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione su impugnazione dell'INPS, ritenendo che dall'estratto contributivo emergessero solo 6 anni con meno di 52 settimane contributive e non 10, e quindi che non fosse integrato il requisito previsto dalla disciplina derogatoria. La ricorrente in cassazione ha dedotto violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso il computo di dieci anni risultanti dal prospetto contributivo, comprensivi anche di contribuzione volontaria, figurativa o da astensione obbligatoria. L'INPS ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha interpretato l'art. 2, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 503/1992 nel senso che il regime derogatorio per i lavoratori subordinati occupati richiede anni in cui vi sia stata effettiva attività lavorativa retribuita con accredito dei corrispondenti contributi obbligatori; non possono invece essere computati anni coperti solo da contribuzione figurativa o volontaria, in assenza di contribuzione effettiva maturata in costanza di rapporto. È stata quindi confermata la decisione d'appello che aveva escluso il diritto alla pensione in deroga. Le spese sono state compensate per la novità della questione di diritto. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 503/1992
"lavoratori subordinati occupati"; periodo inferiore a 52 settimane nell'anno solare per dieci anni
La deroga pensionistica si applica solo a chi, in un anno solare di riferimento, abbia prestato effettiva attività lavorativa retribuita con accredito di contributi obbligatori; non rientrano anni coperti soltanto da contribuzione figurativa o volontaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato già corrisposto.
Massime di principio
- Nel regime derogatorio pensionistico che richiede anni con meno di 52 settimane contributive, il requisito va verificato con riferimento alla sola contribuzione effettiva maturata in costanza di rapporto di lavoro, non potendo essere valorizzate contribuzioni meramente figurative o volontarie.
- L'espressione "lavoratori subordinati occupati" implica una prestazione lavorativa effettiva e retribuita nel periodo considerato; la deroga non può essere estesa in via analogica o estensiva a situazioni diverse.
- Ai fini del riconoscimento di benefici previdenziali in deroga, l'estratto contributivo va letto alla luce della natura della contribuzione, distinguendo tra contributi obbligatori effettivi e accrediti non derivanti da effettiva occupazione.
- Il rigetto del ricorso legittima l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina processuale, ove dovuto.
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