Cassazione Civile, Ordinanza n. 14231/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione del trattamento pensionistico di anzianità di un lavoratore dello spettacolo, con specifico riferimento alla determinazione della cosiddetta "quota B" della pensione, relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto del pensionato a un ricalcolo senza applicare il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, ritenendo tale limite riferibile solo alla "quota A" e non più vigente per la "quota B" alla luce della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 182 del 1997. L'istituto previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che il massimale pensionabile non sarebbe stato abrogato e continuerebbe a operare anche per la quota B; con il secondo, subordinato, ha dedotto la prescrizione di una parte delle differenze economiche richieste. Il pensionato ha resistito con controricorso e ha chiesto, anche in memoria, la rimessione della questione alla Corte costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971 continui ad applicarsi anche nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, e che non vi sia stata abrogazione espressa né per incompatibilità da parte della normativa successiva. Ha richiamato e confermato il proprio orientamento recente e ha ritenuto infondata la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale. Conseguentemente, il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420
il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto per i lavoratori dello spettacolo non è stato abrogato e continua a operare anche per la determinazione della quota B della pensione
art. 4, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
la disciplina introdotta per la quota B è compatibile con il precedente massimale pensionabile, che resta applicabile
art. 1, comma 10, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
ha modificato il parametro della retribuzione giornaliera pensionabile, ma non ha eliminato il relativo tetto massimo
art. 2, comma 22, lett. a), L. 8 agosto 1995, n. 335
il criterio di commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non impone una necessaria corrispondenza integrale tra contributi versati e prestazioni pensionistiche
art. 38 Cost.
il sistema previdenziale deve garantire adeguatezza e proporzionalità della tutela, ma non richiede una corrispondenza assoluta tra contribuzione e prestazione
le argomentazioni dei precedenti della Corte sono richiamate integralmente come fondamento della decisione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il ricorso è stato proposto per violazione di legge
Massime di principio
- Nella liquidazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile resta applicabile se non risulta abrogato espressamente o per incompatibilità dalla normativa successiva.
- La compatibilità tra disciplina previgente e disciplina sopravvenuta va valutata in modo sistematico: una nuova regolazione della quota B non elimina automaticamente un tetto già previsto, se quest'ultimo è coerente con l'impianto complessivo del regime speciale.
- Il principio di commisurazione delle prestazioni previdenziali agli oneri contributivi non esige una necessaria e puntuale corrispondenza matematica tra contribuzione e prestazione, purché il sistema mantenga adeguatezza, proporzionalità e coerenza con l'art. 38 Cost.
- La richiesta di rimessione alla Corte costituzionale è infondata quando l'interpretazione accolta dalla Corte di cassazione è già stata ritenuta compatibile con i parametri costituzionali dalla giurisprudenza costituzionale.
- Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza, il motivo subordinato resta assorbito e non richiede esame autonomo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14108/2023 del 23/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14114/2023 del 23/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14115/2023 del 23/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14120/2023 del 23/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14124/2023 del 23/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14130/2023 del 23/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →