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Sentenza

Sentenza del 08/06/2020 n. 1506 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, Liquidazione e Controlli - Omessa presentazione della dichiarazione - Accertamento d'ufficio - Criteri - Necessaria valutazione dei costi per la determinazione dei profitti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La massima esamina l’accertamento dei redditi in caso di omessa presentazione della dichiarazione. L’Amministrazione può ricostruire induttivamente i ricavi usando presunzioni semplici anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con conseguente inversione dell’onere della prova. Deve però stimare, anche induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati: non può determinare il reddito tassabile ignorando i costi.

La decisione

Il principio affermato è che, nell’accertamento d’ufficio disciplinato dall’art. 41 del d.P.R. n. 600/1973, l’Amministrazione deve considerare induttivamente anche i costi correlati ai ricavi accertati. L’art. 109 del d.P.R. n. 917/1986 non giustifica l’esclusione dei costi, poiché disciplina l’ipotesi diversa di dichiarazione presentata, seppure infedele. Il testo non riporta parti, importi, atto impugnato, esito dei gradi di giudizio o statuizioni sulle spese; non è quindi possibile individuare un vincitore processuale.

Norme richiamate

  • Art. 41 del d.P.R. n. 600/1973

    può ricorrere a presunzioni cd. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, ma deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati

    L’accertamento d’ufficio consente all’Amministrazione di ricostruire i ricavi con presunzioni prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza, ma non di trascurare i costi correlati: questi devono essere determinati anche induttivamente.

  • Art. 109 del d.P.R. n. 917/1986

    Le limitazioni previste da questa norma in materia di accertamento dei costi non si applicano all’omessa dichiarazione oggetto dell’accertamento d’ufficio; la disposizione riguarda invece il caso in cui una dichiarazione sia stata presentata, benché infedele.

Massime di principio

  • In caso di omessa dichiarazione, l’Amministrazione può ricorrere a presunzioni semplici anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e il contribuente deve contrastarle con prova contraria.
  • L’uso di presunzioni più ampie non autorizza a tassare l’intero ammontare dei ricavi accertati: l’imponibile deve tenere conto dei costi correlati, stimabili anche induttivamente.
  • Le regole sui costi previste per dichiarazioni presentate ma infedeli non possono essere automaticamente estese all’accertamento d’ufficio conseguente all’omessa dichiarazione.
  • Il principio è volto a evitare che il reddito imponibile sia determinato senza considerare i costi di produzione e risulti quindi non commisurato alla capacità contributiva.

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