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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35795/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (sanzionato)

La controversia

Nel corso di un controllo stradale effettuato il 2 luglio 2013 a un conducente di autocarro veniva contestata la violazione dell'art. 19 l. n. 727/1978 per mancata esibizione dei fogli di registrazione del cronotachigrafo. Venivano elevati nove verbali per un complesso di ventisette infrazioni, riferite alla mancata esibizione dei relativi fogli nei diversi giorni di controllo. Il Giudice di pace rigettava l'opposizione proposta dal sanzionato, ma il Tribunale di Firenze, in appello, accoglieva il gravame ritenendo che la sanzione potesse essere applicata una sola volta e non tante volte quanti fossero i giorni di mancata esibizione. Il Ministero dell'Interno ricorreva per cassazione con un unico motivo, volto a censurare la decisione di merito; il controricorrente resisteva eccependo, in via prioritaria, il difetto di legittimazione attiva del Ministero, sostenendo che avrebbe dovuto proporre ricorso l'Ufficio territoriale del Prefetto, quale autorità che aveva emesso il provvedimento sanzionatorio. La Corte, prima ancora di esaminare il merito della questione sulla reiterazione della sanzione, ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del Ministero.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che, nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione ex art. 23 l. n. 689/1981, sia legittimata passivamente e, poi, anche attivamente all'impugnazione la sola autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio. Poiché il ricorso era stato proposto dal Ministero dell'Interno e non dall'autorità competente che aveva emesso l'ordinanza, il ricorso è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore del controricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 19 l. n. 727/1978

    è la disposizione violata nel caso concreto per la mancata esibizione dei fogli di registrazione del cronotachigrafo.

  • art. 23 l. n. 689/1981

    nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa individua come legittimata l'autorità che ha emesso l'ordinanza, con estensione della stessa legittimazione alla fase di impugnazione secondo l'orientamento consolidato richiamato dalla Corte.

  • art. 11, primo comma, r.d. n. 1611/1933

    la disciplina sulla rappresentanza in giudizio dello Stato è derogata, in materia di opposizione a sanzioni amministrative, dalla legittimazione dell'autorità che ha emesso il provvedimento.

  • art. 1 l. n. 260/1958

    richiamata quale norma sostitutiva dell'art. 11 r.d. n. 1611/1933 in tema di rappresentanza processuale dello Stato.

  • art. 4 l. n. 260/1958

    la speciale sanatoria prevista da tale norma non si applica a sanare il difetto di legittimazione processuale dell'autorità impugnante nel caso esaminato.

  • art. 7, comma 5, d.lgs. n. 150/2011

    "La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni"

    conferma normativa dell'orientamento secondo cui, nelle opposizioni a sanzioni amministrative, la legittimazione passiva appartiene al prefetto o all'ente indicato dalla legge a seconda dell'autorità accertatrice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione per sanzione amministrativa, la legittimazione processuale spetta all'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio e tale regola opera anche nella successiva fase di legittimità.
  • Il ricorso per cassazione proposto da un soggetto diverso dall'autorità sanzionatoria legittimata è inammissibile per difetto di legittimazione attiva, senza che possa supplire la regola generale sulla rappresentanza dello Stato.
  • La disciplina speciale dell'opposizione a sanzioni amministrative prevale sulla rappresentanza ordinaria dell'amministrazione statale, sicché il Ministero non subentra automaticamente all'autorità che ha emesso l'ordinanza nella fase di impugnazione.
  • La legittimazione processuale va individuata in modo coerente con il soggetto che ha adottato il provvedimento e non può essere ampliata in via interpretativa oltre quanto previsto dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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