Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45010/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva istanza di rescissione del giudicato contestando che la Corte territoriale avesse dichiarato inammissibile la sua domanda senza aver previamente verificato se egli fosse stato a conoscenza dei procedimenti indicati nel provvedimento impugnato; censurava altresì la valutazione della competenza territoriale, sostenendo che la Corte d'Appello di Reggio Calabria aveva emesso l'ultimo provvedimento irrevocabile e quindi sarebbe dovuta essere competente per la domanda in relazione agli artt. 585, comma 2, 663 e 665, comma 4, c.p.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: (1) la Corte territoriale aveva correttamente applicato l'art. 629-bis c.p.p. escludendo la rescissione per procedimenti in cui l'imputato era stato contumace secondo la disciplina previgente e non assente ai sensi dell'art. 420-bis (modificato dalla legge 28/04/2014 n.2); (2) la competenza per il rimedio di rescissione è determinata dall'art. 629-bis, spettando alla Corte d'appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emanato il provvedimento, e non può essere ricondotta alle regole di competenza richiamate dal ricorrente per l'esecuzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Attribuisce la competenza a conoscere dell'istanza di rescissione del giudicato alla Corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice che ha emanato il provvedimento; disciplina il rimedio per i casi di assenza dichiarata ai sensi dell'art. 420-bis (post-modifica).

  • art. 420-bis cod. proc. pen. (modificato dalla legge 28/04/2014, n.2)

    Stabilisce la dichiarazione di assenza dell'imputato (diversa dalla contumacia/latitanza) la cui sussistenza è condizione per applicare l'istituto della rescissione del giudicato previsto dall'art. 629-bis; la modifica del 2014 ha rilevanza per la titolarità del rimedio.

  • art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (testo previgente)

    Per i procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla riforma del 2014 continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione prevista da questa norma, e non la rescissione del giudicato ex art. 629-bis.

  • artt. 585, comma 2; 663; 665, comma 4, cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente relative a competenze e all'esecuzione: la Corte ha ritenuto che tali disposizioni non siano direttamente applicabili per determinare la competenza della rescissione del giudicato, essendo previste regole specifiche per il rimedio eccezionale disciplinato dall'art. 629-bis.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente inammissibile o infondato; applicata per sanzionare il ricorrente.

  • legge 28 aprile 2014, n. 2

    Ha modificato l'art. 420-bis c.p.p. e incide sulla distinzione tra assenza e contumacia, rilevante per l'applicabilità dell'art. 629-bis e per la corretta qualificazione del rimedio esperibile.

Massime di principio

  • La rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. si applica solo nei procedimenti in cui sia stata dichiarata l'"assenza" dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis (nella versione successiva alla legge 28/04/2014 n.2); per i procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa anteriore resta operante la disciplina della restituzione nel termine per impugnare (art.175 previgente).
  • La competenza per la domanda di rescissione è fissata specificamente dall'art. 629-bis: la Corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice che ha emanato il provvedimento è competente, e non si determina automaticamente con riferimento all'ultima decisione irrevocabile ai sensi delle norme sull'esecuzione.
  • Non è possibile riqualificare un rimedio proposto (es. tentare di trasformare una domanda di rescissione in un altro rimedio) quando la natura giuridica e l'oggetto dei rimedi sono diversi; il giudice può respingere la domanda per inammissibilità quando non ricorrono i presupposti richiesti dalla norma specifica.
  • In sede di impugnazione devono essere verificati attentamente i presupposti soggettivi (conoscenza del giudizio, stato di assenza o contumacia) e le relative date rispetto alle riforme normative, poiché le conseguenze procedurali (tipo di rimedio esperibile e competenza) possono cambiare in funzione della normativa applicabile al periodo del giudizio.
  • Ricorsi manifestamente inammissibili o infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); è quindi necessario valutare preliminarmente la fondatezza giuridica dell'impugnazione per evitare oneri economici.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.