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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33668/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società correntista aveva convenuto in giudizio l'istituto di credito presso cui era acceso un conto corrente risalente alla fine degli anni '80, contestando l'applicazione di interessi anatocistici e ultralegali, nonché spese e commissioni di massimo scoperto non pattuite, e chiedendo la ripetizione dell'indebito e l'accertamento del saldo. La banca aveva eccepito la prescrizione e, in via subordinata, chiesto l'accertamento del proprio credito e la compensazione. In primo grado la domanda era stata respinta in larga parte per prescrizione; in appello la decisione era stata riformata, ritenendosi non solutori i versamenti effettuati entro fido e provata l'esistenza di un'apertura di credito tramite estratti conto e segnalazioni alla Centrale Rischi. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto, da un lato, violazione delle norme sulla forma scritta dei contratti di apertura di credito e sull'onere della prova, sostenendo che il fido non fosse stato validamente provato e che la correntista dovesse produrre integralmente gli estratti conto; dall'altro, omesso esame e violazione delle norme su prescrizione, anticipazione bancaria e approvazione degli estratti conto, contestando anche l'uso del saldo rettificato e la ricostruzione operata dalla CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi: inammissibile la censura sulla mancata produzione integrale degli estratti conto perché non trattata dalla sentenza impugnata; inammissibile la doglianza sull'eccezione relativa all'affidamento perché non confrontata con la ratio decidendi; infondate le censure sulla prova dell'apertura di credito, poiché per rapporti anteriori alla L. n. 154/1992 il contratto poteva essere a forma libera e, comunque, la prova del fido poteva essere data anche per facta concludentia tramite estratti conto e Centrale Rischi. Parimenti, la Corte ha ritenuto corretta l'impostazione della Corte d'appello secondo cui, per verificare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, occorre partire dal saldo rettificato, depurato dagli addebiti illegittimi; ha inoltre escluso contraddizioni nella motivazione della CTU, qualificando come mero errore materiale la diversa indicazione numerica presente nella sentenza. La ricorrente è stata condannata alle spese e viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

    È richiamato quale parametro del motivo per violazione di legge, ma la Corte valuta che alcune censure esulino dal vizio denunciabile o siano inconferenti rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.

    È richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte osserva che le doglianze svolte attingono in realtà valutazioni di merito o fatti non trattati nella sentenza impugnata.

  • Legge n. 154 del 17/02/1992

    È richiamata dalla ricorrente come fonte della forma scritta ad substantiam per i contratti bancari; la Corte osserva che il rapporto in causa era anteriore alla sua entrata in vigore.

  • art. 117 T.U.B.

    La Corte ne richiama la disciplina evidenziando che la nullità dei contratti bancari per difetto di forma è nullità di protezione e, nel caso concreto, non precludeva la prova dell'affidamento con mezzi diversi dal documento contrattuale.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ritiene che la prova dell'esistenza dell'apertura di credito possa essere fornita dal correntista anche tramite elementi indiziari e documentali diversi dal contratto.

  • art. 127, comma secondo, d.lgs. n. 385 del 1993

    La Corte lo menziona per qualificare la nullità prevista dall'art. 117 T.U.B. come nullità di protezione, rilevabile solo nel limite della tutela del contraente debole.

  • art. 1858 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che, nei conti anticipi e nelle operazioni di sconto, la prescrizione decorra dall'addebito della singola operazione; la Corte respinge la censura richiamando la natura unitaria del rapporto e la funzione meramente contabile dei conti accessori.

  • art. 1832 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di approvazione degli estratti conto; la Corte esclude che il criterio del saldo rettificato violi tale norma, poiché per accertare la natura solutoria delle rimesse occorre eliminare gli addebiti illegittimi.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione ordinaria; la Corte ritiene corretta la decorrenza individuata dalla Corte d'appello in relazione alla chiusura del conto per le rimesse ripristinatorie entro fido.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata come fonte dell'inserimento dell'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nei rapporti di conto corrente bancario anteriori alla L. n. 154/1992, il contratto di apertura di credito può essere stipulato anche a forma libera; comunque, la prova dell'esistenza dell'affidamento può essere fornita con mezzi diversi dal documento contrattuale, anche per facta concludentia, se idonei a dimostrare l'accordo e i limiti dell'utilizzazione del fido.
  • La nullità delle clausole o dei contratti bancari per difetto di forma, quando rilevante ai sensi dell'art. 117 T.U.B., ha natura di nullità di protezione e la sua rilevazione officiosa incontra il limite della tutela del solo contraente debole.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione o dell'accertamento delle rimesse, occorre distinguere tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie: se il conto è affidato, le rimesse entro il limite del fido sono ripristinatorie e la prescrizione, per l'eventuale indebito, decorre dalla chiusura del conto.
  • Per stabilire se un versamento abbia natura solutoria o ripristinatoria, il saldo di riferimento è quello rettificato, ossia depurato dagli addebiti illegittimi; la prescrizione dell'azione non incide sull'individuazione della natura delle rimesse, ma solo sulla ripetibilità delle somme già prescritte.
  • I conti tecnici di anticipazione bancaria non sono normalmente rapporti autonomi ai fini della decorrenza della prescrizione quando operano come mera evidenza contabile del rapporto principale: il rapporto di debito/credito va ricostruito avendo riguardo al conto corrente ordinario che li assorbe.
  • Le censure di legittimità devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non possono introdurre, per la prima volta in cassazione, questioni di fatto non esaminate dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

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