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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16769/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

La vicenda riguarda un reclamo proposto da un detenuto avverso un provvedimento disciplinare adottato dal Consiglio di disciplina della casa circondariale, poi confermato nei gradi di sorveglianza. Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato il reclamo contro l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza, che a sua volta aveva respinto il reclamo avverso la sanzione disciplinare. Nel ricorso per cassazione si deduceva violazione di legge in relazione all'art. 35-bis ord. pen., sostenendo che la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse apparente perché non avrebbe risposto in modo adeguato e coerente alla specifica doglianza difensiva sull'individuazione e valutazione nel merito della condotta concretamente ascritta al ricorrente. La Corte rileva però che il ricorso, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mira in realtà a ottenere una diversa valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4-bis, ord. pen.; inoltre il tribunale aveva specificamente considerato il fatto che il ricorrente fosse uno dei cinque soggetti che avevano fomentato la protesta poi estesa all'intera sezione e aveva dato risposta adeguata alle censure difensive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non denunciassero un vizio di legittimità effettivo, ma sollecitassero una rivalutazione del merito preclusa in cassazione nel procedimento ex art. 35-bis ord. pen. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 4-bis, ord. pen.

    la sollecitazione di una diversa valutazione che non è consentita in questa sede

    Nel procedimento di sorveglianza il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito; sono censurabili solo vizi di legittimità effettivi, non un diverso apprezzamento dei fatti.

  • Cassa delle ammende

    versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila

    In caso di inammissibilità non dovuta a cause non imputabili al ricorrente, può essere disposta la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso provvedimenti emessi in materia di sorveglianza, la doglianza formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile quando, nella sostanza, mira soltanto a ottenere una diversa valutazione del merito già compiuta dal giudice di sorveglianza.
  • La motivazione è solo apparente quando manchi del tutto una reale risposta alle censure; non è invece apparente se il giudice abbia affrontato il nucleo della contestazione con argomentazioni comprensibili e pertinenti, anche sinteticamente.
  • Se il provvedimento impugnato dà conto, in modo specifico, degli elementi fattuali rilevanti posti a base del rigetto, le censure che chiedono una diversa lettura di tali elementi non sono proponibili in cassazione.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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