Sentenza n. 817/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto protocollo n. -OMISSIS- recate data 06.08.2025 e notificato il successivo 02.09.2025, con il quale il Questore di Latina ha rigettato la richiesta del ricorrente intesa al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, cittadino straniero entrato in Italia da minorenne e già titolare di un permesso per protezione speciale, successivamente convertito in permesso per lavoro subordinato, ha impugnato il diniego del Questore di Latina relativo alla richiesta di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. L’amministrazione aveva ritenuto che il quinquennio di soggiorno regolare necessario decorresse soltanto dal 26 gennaio 2023, data di rilascio del permesso per lavoro subordinato conseguente alla conversione del precedente titolo, con maturazione del requisito nel 2028. Il ricorrente ha dedotto, con un’unica articolata censura, la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 d.lgs. 286/1998 e dell’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/109/CE, nonché eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti. Ha sostenuto che il periodo di soggiorno regolare dovesse essere computato a partire dal primo permesso di soggiorno e non soltanto dal successivo permesso per lavoro subordinato, poiché l’art. 9, comma 5, esclude dal computo solo determinati periodi di soggiorno di breve durata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile il precedente della stessa Sezione n. 614 del 3 ottobre 2024, conforme alla giurisprudenza dei TAR Emilia-Romagna e Campania-Napoli, secondo cui il periodo di soggiorno regolare maturato in virtù di un titolo per motivi umanitari o di protezione non consente di ottenere direttamente il permesso UE di lungo periodo, ma può essere computato quando a tale titolo segua un diverso permesso che legittima la permanenza nello Stato, come quello per lavoro subordinato. Poiché dagli atti risultava che il ricorrente aveva ottenuto il primo permesso di soggiorno nel 2017, il permesso per motivi umanitari nel 2022 e la conversione in permesso per lavoro subordinato nel gennaio 2023, alla data della domanda del 5 febbraio 2025 aveva già maturato cinque anni di soggiorno regolare. Il diniego, fondato sull’erroneo computo del quinquennio dalla sola data del permesso per lavoro subordinato, è stato quindi annullato. L’amministrazione dovrà riesaminare nel merito l’istanza, senza arrestarsi al requisito temporale erroneamente ritenuto insussistente. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. 286/1998
«induce a ritenere che la volontà del legislatore sia orientata nell’escludere che il permesso di soggiorno UE possa essere rilasciato a chi ha maturato il termine di cinque anni richiesti dalla norma in virtù del titolo di soggiorno per motivi umanitari ma che, ove a tale titolo di soggiorno sia seguita da parte dello straniero un diverso titolo che lo legittima alla permanenza nello Stato, quale ad esempio un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la sua regolare permanenza possa essere computata a far data dalla acquisizione del predetto titolo di soggiorno per motivi umanitari»
Il soggiorno regolare maturato durante la titolarità di un permesso per motivi umanitari o di protezione non consente da solo il rilascio del permesso UE di lungo periodo, ma può essere computato nel quinquennio quando a tale titolo segua un diverso permesso che legittima la permanenza nello Stato, come quello per lavoro subordinato.
art. 4, paragrafo 2, direttiva 2003/109/CE
È richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui il computo quinquennale può escludere soltanto i periodi espressamente sottratti dalla disciplina europea.
Massime di principio
- Ai fini del requisito del soggiorno regolare quinquennale per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il periodo trascorso con un titolo per motivi umanitari o di protezione non può fondare da solo il rilascio del titolo UE, ma deve essere computato quando a tale titolo sia seguito un diverso permesso che legittima la permanenza nello Stato, come il permesso per lavoro subordinato.
- È illegittimo il diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo fondato sul computo del quinquennio esclusivamente dalla data di rilascio del successivo permesso per lavoro subordinato, qualora il richiedente abbia già maturato, considerando anche il precedente soggiorno regolare, il periodo quinquennale previsto dalla legge.
- Quando annulla un diniego fondato esclusivamente sull’erronea insussistenza del requisito temporale, il giudice amministrativo deve ordinare all’amministrazione il riesame dell’istanza nel merito, senza anticipare la verifica degli ulteriori requisiti per il rilascio del titolo.
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