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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11583/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso mirava all'annullamento dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di riparazione per errore giudiziario relativa alla revisione della condanna definitiva di GIAMMONA per partecipazione ad associazione mafiosa ed estorsione. La difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: sosteneva che la sentenza assolutoria in sede di revisione annullava il presupposto del diritto alla riparazione, che la Corte territoriale avrebbe confuso l'istituto della riparazione con quello previsto dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., e che non sussisterebbe una colpa grave del richiedente atta a costituire causa esclusiva dell'errore (argomentando che le consegne di somme richieste erano dovute a paura/assoggettamento e non a spiccata leggerezza o trascuratezza).

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha ritenuto che la valutazione di merito della Corte d'appello — secondo cui risultava un comportamento di contiguità del GIAMMONA con esponenti mafiosi e una condotta reiterata che ha avuto 'assorbente sinergia' con l'errore giudiziario accertato in sede di revisione — fosse sorretta da motivazione congrua, logica e non contraddittoria. È stato richiamato il principio secondo cui la colpa grave ostacola il diritto alla riparazione quando abbia dato causa all'errore giudiziario; la Corte ha ritenuto che, nella ricostruzione complessiva dei fatti e delle nuove acquisizioni probatorie, il comportamento del ricorrente abbia inciso in modo rilevante sulla causazione dell'errore. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.000. Sentenza decisa il 21 febbraio 2024.

Norme richiamate

  • art. 643 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte per indicare i presupposti della domanda di riparazione dell'errore giudiziario; la difesa non ha denunciato specifica violazione di tale norma e la Corte ha valutato che i fatti storicamente accertati rientrassero nei parametri per il rigetto.

  • art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

    Citato dalla difesa come istituto diverso da quello della riparazione; la Corte ha osservato la differenza tra i due istituti e ha ritenuto infondata la censura che lamentava una confusione normativa da parte del giudice di merito.

  • Giurisprudenza consolidata (sez. 4, n. 9213/2010; sez. 3, n. 48321/2016; n. 25653/2022)

    "La colpa grave è ostativa al diritto alla riparazione dell'errore giudiziario quando abbia dato causa all'errore medesimo e non anche quando si sia limitata ad essere una delle cause concorrenti"

    La Corte ha applicato il principio secondo cui la colpa grave esclude la riparazione solo se costituisce la causa dell'errore; nel caso concreto ha ritenuto che il comportamento del ricorrente avesse una rilevanza causale tale da impedire la riparazione.

Massime di principio

  • La domanda di riparazione per errore giudiziario richiede non solo l'accertamento dell'errore (es. assoluzione in sede di revisione) ma anche l'esame se il richiedente abbia concorso con propria colpa grave a determinare quell'errore: se la colpa grave è causa dell'errore, la riparazione può essere esclusa.
  • La Corte di legittimità rivede la valutazione dei fatti solo nei limiti della verifica della congruità, logica e non contraddittorietà della motivazione del giudice di merito; valutazioni di merito fondate e coerenti sono difficilmente censurabili in Cassazione.
  • In casi di relazioni con ambienti criminali, anche la mera acquisizione di nuove prove in sede di revisione non elimina automaticamente la rilevanza dei comportamenti storicamente accertati ai fini della valutazione della colpa: occorre dimostrare che l'errore sia dipeso esclusivamente da fatti imputabili al richiedente.
  • Per il difensore che richiede la riparazione è strategico dimostrare l'assenza di nesso causale esclusivo tra la condotta del richiedente e l'errore giudiziario, documentando paure, costrizioni o fattori esterni che escludano la gravità della negligenza.
  • È importante distinguere e argomentare separatamente gli istituti (riparazione per errore giudiziario vs rimedi come la revisione o i procedimenti ex art. 314 c.p.p.), evidenziando i diversi presupposti e oneri probatori.

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