Cassazione Civile, Ordinanza n. 04409/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società che asseriva di avere il possesso di un tratto di circa 700 metri di un canale/rivo, gestito per conto degli utenti e utilizzato per attività di ispezione, vigilanza e manutenzione, agiva in via possessoria davanti al Tribunale per ottenere la reintegra dopo che il tratto era stato tombinato e coperto. Lamentava che il tombinamento, eseguito da una società privata d'intesa con il consorzio di bonifica, avesse impedito l'accesso al canale e integrato spoglio. Il Tribunale, in sede di reclamo, accoglieva la tutela possessoria. A quel punto il consorzio proponeva regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che i lavori erano stati eseguiti in attuazione di un provvedimento amministrativo e nell'esercizio di poteri autoritativi finalizzati alla sicurezza idraulica del territorio, con conseguente attrazione della controversia alla giurisdizione amministrativa. La resistente e la società esecutrice dell'opera sostenevano invece la giurisdizione ordinaria, trattandosi di attività materiale non sorretta da un vero provvedimento autoritativo lesivo del possesso.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto ammissibile il regolamento preventivo perché la fase sommaria del procedimento possessorio era già definita e il giudizio di merito era stato introdotto ex art. 703 c.p.c. Nel merito del riparto di giurisdizione, ha escluso che le opere di tombinamento fossero la concreta attuazione di un provvedimento amministrativo autoritativo: la delibera del consorzio approvava un protocollo di intesa e l'esecuzione di interventi ancora non compiutamente definiti, senza una chiara valutazione comparativa dell'interesse possessoria della controparte né un espresso comando idoneo a incidere sul possesso. L'attività lesiva è stata quindi qualificata come mera attività materiale svolta di intesa tra i soggetti coinvolti, e non come esercizio di potere pubblicistico. È stato inoltre precisato che la natura di canale collegato ad acque pubbliche non muta la regola sul riparto di giurisdizione nelle azioni possessorie. Il ricorso del consorzio è stato quindi respinto sul punto della giurisdizione.
Norme richiamate
finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado
il regolamento preventivo di giurisdizione è proponibile solo quando sia in corso una causa di merito in primo grado e non sia ancora stata decisa; nel possessorio ciò avviene dopo la fase sommaria, con la prosecuzione nel merito ex art. 703 c.p.c.
la conclusione della fase sommaria e l'introduzione della fase di merito rendono ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione nel procedimento possessorio.
richiamato per la prosecuzione del giudizio possessorio nella fase di merito.
art. 42 del R.D. n. 1775/1933
richiamato dalla parte che assumeva di dover svolgere attività di manutenzione sul canale; il testo non attribuisce alla norma un ruolo decisivo nella soluzione della controversia.
art. 140 del R.D. n. 1775/1933
nelle materie indicate dalla norma, sulle domande possessorie resta ferma la competenza del tribunale ordinario.
art. 141, comma 3, del R.D. n. 1775/1933
l'appello al Tribunale regionale delle acque pubbliche riguarda solo la decisione resa dal tribunale ordinario all'esito del giudizio di merito possessoria e nunciatoria.
Massime di principio
- Le azioni possessorie contro la pubblica amministrazione appartengono al giudice ordinario solo quando la condotta contestata sia una mera attività materiale, disancorata da un formale provvedimento amministrativo; se invece la lesione del possesso discende dall'esecuzione di un atto amministrativo autoritativo, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, anche se il provvedimento sia eventualmente illegittimo.
- Nel procedimento possessorio, il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile dopo la definizione della fase sommaria e l'apertura del giudizio di merito, poiché solo da quel momento la causa può dirsi pendente "nel merito" in primo grado.
- La mera approvazione di un protocollo d'intesa o di interventi ancora genericamente individuati non equivale, di per sé, a un provvedimento amministrativo idoneo a sorreggere l'attività materiale lesiva del possesso.
- In materia di acque pubbliche, la presenza di un canale o di un'opera idraulica non altera la regola per cui le domande possessorie sono devolute al tribunale ordinario, restando ferma la disciplina speciale solo per le successive impugnazioni previste dalla normativa di settore.
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