Cassazione Penale, Ordinanza n. 02512/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le censure erano manifestamente infondate e, in realtà, si risolvevano in doglianze di merito sul fatto già esaminate e respinte dal giudice dell'esecuzione con motivazione ritenuta corretta. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore riguarda il diniego del riconoscimento della continuazione tra fatti già coperti da due sentenze esecutive. La difesa deduceva vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che l'ordinanza avesse trascurato indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso posto a fondamento delle condotte. Il Tribunale aveva invece escluso la continuazione rilevando che, pur essendo i fatti commessi in un breve arco temporale, non emergeva una programmazione unitaria: le condotte erano ritenute frutto di volizione estemporanea e di situazioni contingenti, sintomatiche di una propensione a delinquere e di scarso controllo degli impulsi. Le condotte richiamate erano, da un lato, la resistenza a pubblico ufficiale per impedire una perquisizione domiciliare con lesioni a un agente e l'evasione dagli arresti domiciliari per recarsi presso l'ex suocera; dall'altro, una ulteriore evasione dagli arresti domiciliari per sostare dinanzi a un bar.
Norme richiamate
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto l'apparente deduzione di vizio di motivazione o violazione di legge, si risolvono in mere contestazioni di fatto già esaminate dal giudice di merito o dell'esecuzione.
- Ai fini del riconoscimento della continuazione, la mera contiguità temporale tra più reati non è sufficiente: occorre la prova di una preventiva programmazione unitaria, non essendo compatibile con tale istituto una serie di condotte estemporanee e contingenti.
- Il giudice può escludere la continuazione quando i fatti, pur ravvicinati, evidenziano una propensione personale a delinquere e non un medesimo disegno criminoso originario.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 21 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02455/2025 del 21/01/2025
- ordinanza_penale · 21 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02463/2025 del 21/01/2025
- ordinanza_penale · 21 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02497/2025 del 21/01/2025
- ordinanza_penale · 21 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02498/2025 del 21/01/2025
- ordinanza_penale · 21 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02505/2025 del 21/01/2025
- ordinanza_penale · 21 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02506/2025 del 21/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →