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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18037/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dall’Agenzia delle entrate e della successiva accettazione da parte della contribuente, entrambe con richiesta di compensazione delle spese. Non essendo più necessario decidere sui motivi di ricorso, ha dichiarato l’estinzione del giudizio, disponendo la compensazione delle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società era stata sottoposta a verifica amministrativa per gli anni d’imposta 2007 e 2008 in relazione a un’agevolazione fiscale sulle accise per l’energia elettrica destinata a opifici industriali con determinati consumi mensili. Dalla verifica era emerso che la società, pur beneficiando dell’esenzione, avrebbe ceduto parte dell’energia acquistata a terzi insediati nello stesso comprensorio, a fronte di contratti di service e di locazione di porzioni immobiliari. Sulla base di tali rilievi l’Amministrazione doganale aveva emesso avvisi di pagamento per il recupero delle accise e l’Agenzia delle entrate aveva emesso avvisi di accertamento per il recupero dell’IVA relativa all’accisa e dell’addizionale straordinaria sui consumi di energia elettrica. Gli avvisi di accertamento furono impugnati dalla contribuente, con esito favorevole nei primi due gradi. L’Ufficio propose ricorso per cassazione con due motivi, ma nel corso del giudizio dichiarò di rinunciare al ricorso, evidenziando che una precedente sentenza di legittimità aveva accolto i ricorsi della contribuente contro gli avvisi di pagamento presupposti e che, conseguentemente, gli avvisi oggetto del presente giudizio erano stati annullati in autotutela. La contribuente accettò la rinuncia con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, una volta accettata dalla controparte, comporta l’estinzione del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente, se accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo.
  • Quando le parti concordano sulla compensazione delle spese in sede di rinuncia al ricorso, la Corte può dichiarare l’estinzione del giudizio disponendo la compensazione delle spese.
  • Se il provvedimento impugnato è venuto meno per autotutela o per il venir meno del presupposto logico-giuridico della pretesa, la parte ricorrente può rinunciare al ricorso, con conseguente chiusura del processo se vi è accettazione della controparte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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