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Ordinanza

Ordinanza n. 3009/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 220/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202605710

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza breve del TAR Friuli Venezia Giulia che aveva accolto il ricorso di primo grado

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ha proposto appello cautelare contro la sentenza breve del TAR Friuli Venezia Giulia n. 220/2026, chiedendone la sospensione dell'efficacia ai sensi dell'art. 98 c.p.a. La Fondazione ETS si è costituita per resistere all'appello; un'ulteriore associazione non si è costituita. Il testo non specifica i motivi di appello né le censure formulate contro la sentenza di primo grado. Il giudizio riguarda una controversia connessa alla XXIII edizione del Premio Giornalistico Internazionale Marco Lucchetta, programmata dal 20 al 22 novembre 2026.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha deciso la domanda cautelare nel merito. Ha ritenuto che le questioni dedotte potessero ricevere adeguata tutela mediante la discussione dell'appello nel merito e ha considerato la prossimità della manifestazione programmata dal 20 al 22 novembre 2026. Poiché non era stato dato alle parti l'avviso della possibile definizione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 73 c.p.a., il Collegio ha rinviato la trattazione dell'appello cautelare all'udienza del 17 settembre 2026. Nessuna specifica statuizione sulle spese risulta dal testo.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare proposta in appello, della quale è stata chiesta la trattazione incidentale.

  • art. 73 c.p.a.

    Il mancato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ha impedito la definizione immediata secondo tale modalità.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte in sede cautelare possono ricevere adeguata tutela mediante una ravvicinata discussione del ricorso nel merito, il giudice d'appello può non definire immediatamente la domanda cautelare e fissare una successiva udienza per la trattazione.
  • La fissazione di una decisione in forma semplificata richiede il previo avviso alle parti della relativa possibilità ai sensi dell'art. 73 c.p.a.; in mancanza, il giudice non può definire immediatamente il giudizio con tale modalità.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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