Cassazione Civile, Sentenza n. 29005/2021 del 20/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Iren Mercato era convenuta in primo grado dalle società Electrabel ed Energie Ouest Suisse (poi Alpiq Suisse) per somme dovute ai sensi di un contratto di fornitura elettrica "take or pay" 100% del 31/12/2003. Il Tribunale di Milano accolse la domanda e condannò Iren al pagamento di euro 199.704,66; la Corte d'appello di Milano confermò la sentenza. Iren propose ricorso per cassazione con due motivi. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 22565/2018, rigettò il ricorso ritenendo il primo motivo inammissibile sia per vizio formale (secondo la Corte il testo dell'art. 7 del contratto non era stato trascritto o allegato, rendendo il motivo non autosufficiente) sia per carenza sostanziale (si deduceva mera questione di interpretazione contrattuale senza indicare quale criterio ermeneutico fosse stato violato); il secondo motivo fu ritenuto infondato perché la questione regolatoria evocata atteneva alla tutela del consumatore/utente finale e non al rapporto interno tra operatori. Iren propose quindi ricorso per revocazione avverso l'ordinanza del 2018, sostenendo (in sintesi) che il testo dell'art. 7 era invece presente negli atti e che la Corte aveva errato nell'apprezzamento delle doglianze circa l'interpretazione contrattuale e normativa.
La decisione
La Corte, valutando il ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, sebbene vi sia stato un errore di percezione riguardo alla presenza del testo dell'art. 7 nel fascicolo (errore ammesso anche dalla controparte), tale errore è irrilevante perché l'ordinanza impugnata si fondava anche su altre ragioni rimaste integre (ossia la mancata autosufficienza del motivo e la natura di mera questione interpretativa senza indicazione delle regole ermeneutiche violate). Quanto alla seconda censura (presunto errore interpretativo della Corte d'appello), la Cassazione ha qualificato la doglianza come errore di diritto/decisionale e non come errore di fatto revocabile; la revocazione non è quindi proponibile per correggere un mero vizio di diritto o una diversa valutazione ermeneutica. Conseguentemente il ricorso per revocazione è stato respinto; Iren è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 10.200 oltre spese generali e accessori, e si è dato atto dell'eventuale obbligo del versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ.
La Corte ha ritenuto che il primo motivo del ricorso non fosse autosufficiente perché faceva riferimento all'art. 7 del contratto senza trascriverne il testo o allegarlo nel fascicolo, il che integra un vizio formale di inammissibilità
art. 5 della delibera n. 48 del 2004
Richiamata nel ricorso originario come parametro regolatorio (servizio di dispacciamento); la Corte ha osservato che le censure fondate su norme regolatorie attengono alla tutela del consumatore/utente finale e non al rapporto contrattuale interno tra operatori, perciò non risultano pertinenti alla controversia
Norma che disciplina il procedimento di revocazione per errore di fatto. La Corte ha accolto che il ricorso per revocazione era esperibile ma ha applicato il criterio restrittivo di decisività dell'errore di fatto
art. 395, n. 4), cod. proc. civ.
Stabilisce i casi di revocazione per errore di fatto. La Corte ha precisato che l'errore deve consistere nella supposizione di un fatto la cui verità sia incontrovertibilmente esclusa o nell'errata supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita; le doglianze di diritto o gli errori decisori non rientrano in questa fattispecie
Norma processuale emergenziale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio senza discussione orale; la causa è stata trattata sulla base della disciplina prevista
Decreto ministeriale applicato per la liquidazione delle spese di giudizio, cui la Corte ha fatto riferimento nella quantificazione dei costi a carico della ricorrente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede l'eventuale pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha dato atto che sussistono le condizioni per l'applicazione di tale norma nei confronti della ricorrente
Ordinanza Sezioni Unite n. 1666/2009 e ordinanza n. 8051/2020
Giurisprudenza di riferimento richiamata sul principio che la revocazione per errore di fatto è ammessa solo se l'errore è decisivo e avrebbe determinato, in caso di corretta percezione, una decisione diversa (nesso di necessità logico-giuridica)
Massime di principio
- Per far valere in Cassazione una censura interpretativa di contratto occorre specificare quale criterio ermeneutico sia stato violato (es. criterio letterale, sistematico, teleologico, buona fede) e dimostrare in che modo il giudice del merito si sia discostato da tale regola; altrimenti la censura rischia di essere considerata generica e inammissibile
- La mancata trascrizione o allegazione del testo di una clausola contrattuale essenziale nel ricorso può determinare l'inammissibilità del motivo per carenza di autosufficienza: è quindi fondamentale riprodurre testualmente e allegare i riferimenti documentali rilevanti
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. per errore di fatto è rimedio eccezionale e stretto: l'errore deve essere incontrovertibile e decisivo per la decisione impugnata; errori di diritto o valutazioni ermeneutiche non costituiscono tipologia revocatoria
- Le doglianze fondate su norme regolatorie in materia di energia devono considerare la sfera di applicazione di tali norme (es. tutela del consumatore/utente finale) e non sono automaticamente trasferibili a rapporti contrattuali inter-operatori
- Se si contesta la mancanza di atti o la loro ubicazione nel fascicolo, occorre indicare esattamente dove sono stati depositati (data, ruolo, fascicolo) e provvedere, se necessario, all'integrazione documentale in sede processuale tempestiva
- Ricorrere senza adeguata focalizzazione tra vizio di fatto (revocazione) e vizio di diritto (impugnazione ordinaria) espone alla declaratoria di inammissibilità o al rigetto: scegliere correttamente il rimedio e motivarlo coerentemente è cruciale
- Le spese processuali e l'eventuale contributo unificato aggiuntivo possono essere posti a carico della parte soccombente anche in sede di inammissibilità della revocazione; valutare il rapporto costi-benefici prima di proporre rimedi straordinari
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