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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01972/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale è rimasta confermata, essendo stata già solo parzialmente riformata in appello limitatamente alla pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio, aveva confermato nel resto la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati, sostenendo in sostanza l'insufficienza della prova del dolo. La Corte ha però ritenuto il motivo del tutto generico, a fronte di una motivazione in fatto immune da vizi logici.

Norme richiamate

  • art. 216 R.D. 267/1942

    bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale

    Disposizione incriminatrice richiamata come base della condanna confermata; la Corte non entra nel merito della configurabilità del reato, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della censura sull'elemento soggettivo.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    Applicato quale conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, un motivo che deduca vizio di motivazione o violazione di legge sull'elemento soggettivo del reato deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
  • La Corte di cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la motivazione sull'accertamento in fatto, inclusa la verifica del dolo, sia logicamente coerente e immune da vizi evidenti.
  • La conferma della responsabilità per bancarotta fraudolenta può essere mantenuta anche quando l'appello intervenga solo sulla pena, se le doglianze in cassazione non introducono critiche specifiche e decisive rispetto alla ricostruzione dell'elemento soggettivo.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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