Ordinanza n. 15787/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento: - del provvedimento dell’ENAC – Direzione Territoriale Sardegna, adottato a seguito dell’istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente in data 19 maggio 2026, recante diniego parziale dei documenti relativi all’istruttoria di “background check / controllo dei precedenti personali” espletata dalla Polizia di Frontiera, propedeutica al rilascio del CIC (Crew Identification Card –Crew Member) per Aeroitalia; – del silenzio-diniego formatosi sulle istanze di accesso agli atti presentate dal ricorrente in data 24 giugno 2026 alla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere – Ministero dell’Interno e alla Questura di Cagliari – Ufficio di Polizia di Frontiera presso l’Aeroporto “Mario Mameli”, aventi ad oggetto la medesima istruttoria di background check propedeutica al rilascio del CIC; – del silenzio-diniego formatosi, ai sensi dell'art. 25, l. 241/1990, sull'istanza di accesso agli atti e contestuale richiesta di audizione presentata in data 15 luglio 2026 nell'interesse del ricorrente, indirizzata alla Divisione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, alla Direzione Centrale Polizia di Prevenzione – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, alla Polizia di Frontiera presso l'Aeroporto di Cagliari ed ad ENAC, rimasta senza alcun riscontro, con silenzio-diniego maturato alla data del 14 agosto 2026; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente di prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti richiesti e, in particolare, degli atti e delle comunicazioni relativi al background check espletato dalla Polizia di Frontiera, costituenti il presupposto del mancato rinnovo della certificazione CIC, con ordine alle amministrazioni resistenti di consentire l’accesso e il rilascio di copia ai sensi dell’art. 25, l. 241/1990;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale e silenzi-diniego sulle istanze di accesso agli atti relativi all'istruttoria di background check svolta dalla Polizia di Frontiera per il rilascio o rinnovo della Crew Identification Card
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego parziale opposto da ENAC all’istanza del 19 maggio 2026 e i silenzi-diniego formatisi sulle istanze presentate il 24 giugno e il 15 luglio 2026 alle amministrazioni competenti. Ha chiesto di accedere e ottenere copia degli atti e delle comunicazioni relativi al background check della Polizia di Frontiera, indicati come presupposto del mancato rinnovo della certificazione CIC, nonché l’annullamento dei dinieghi e l’accertamento del diritto di accesso. Il provvedimento non riporta le singole censure di merito, ma dà atto che l’Amministrazione deve prendere posizione analitica sulle censure e sulle memorie del ricorrente, con particolare riguardo alla segnalazione DIGOS del 26 novembre 2001 e agli altri documenti non ostesi per ragioni di segretezza o riservatezza.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda di accesso, ma ha disposto un incombente istruttorio. Le amministrazioni resistenti devono depositare entro sette giorni una relazione circostanziata sui fatti e sulle censure, prendendo posizione anche sulle memorie depositate dopo la produzione documentale eseguita in ottemperanza al decreto cautelare del 4 settembre 2026. In particolare, per la segnalazione DIGOS del 26 novembre 2001 e gli altri documenti non ostesi, devono indicare la data di formazione e quella di apposizione della classifica, il livello di classificazione, la specifica fonte normativa o regolamentare e la durata del vincolo, nonché se questo sia tuttora vigente e, in caso affermativo, gli estremi e la motivazione dell’eventuale proroga. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 21 ottobre 2026; nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
Ritenuto necessario, ai fini del decidere, che la parte resistente produca una circostanziata relazione sui fatti di causa nella quale prenda specifica e analitica posizione sulle censure e sui contenuti del ricorso, nonché sulle memorie depositate dalla parte ricorrente a seguito del deposito documentale effettuato dall’Amministrazione in esecuzione del decreto cautelare n. -OMISSIS- del 4 settembre 2026;
Il TAR utilizza il potere istruttorio per richiedere alle amministrazioni una relazione circostanziata, necessaria a chiarire i fatti e i presupposti dei dinieghi impugnati.
Ritenuto, in particolare, che, con riferimento alla segnalazione DIGOS del 26 novembre 2001 e agli ulteriori documenti non ostesi per ragioni riconducibili all’art. 24 della legge n. 241 del 1990 e alla legge n. 124 del 2007, l’Amministrazione debba specificare
Quando l’accesso è negato invocando ragioni di esclusione o segretezza, l’amministrazione deve fornire elementi specifici sul documento, sulla classificazione applicata, sulla relativa base normativa e sulla perdurante efficacia del vincolo.
Ritenuto, in particolare, che, con riferimento alla segnalazione DIGOS del 26 novembre 2001 e agli ulteriori documenti non ostesi per ragioni riconducibili all’art. 24 della legge n. 241 del 1990 e alla legge n. 124 del 2007, l’Amministrazione debba specificare
Il richiamo alla legge n. 124/2007 quale ragione di non ostensione non esonera l’amministrazione dal precisare la classificazione, la specifica fonte che la giustifica, la sua durata e l’eventuale proroga.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione oppone la segretezza o la riservatezza per non ostendere documenti richiesti con istanza di accesso, deve fornire al giudice elementi circostanziati che consentano di verificare la legittimità e l’attualità del vincolo, indicando almeno la data di formazione del documento, la data di apposizione della classifica, il livello attribuito, la specifica fonte normativa o regolamentare e la durata della classificazione.
- Se il vincolo di segretezza è indicato come ancora vigente, l’amministrazione deve precisare gli estremi dell’eventuale provvedimento di proroga e la relativa motivazione.
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