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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39700/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché sottoscritto da un difensore non iscritto, al momento della redazione dell'atto, nell'albo speciale della Cassazione. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il soggetto condannato in primo grado ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 27 febbraio 2023. L'atto, qualificato come appello ma riqualificato in ricorso per cassazione, è stato sottoscritto da un difensore che, al momento della redazione dell'impugnazione del 12 maggio 2023, non risultava iscritto all'albo speciale dei patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori. La Corte rileva quindi che l'impugnazione è stata proposta in violazione del requisito di sottoscrizione previsto per il ricorso per cassazione, con conseguente inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione"

    La sottoscrizione del ricorso per cassazione è requisito di ammissibilità e deve provenire da un difensore iscritto all'albo speciale al momento della redazione dell'impugnazione; in difetto, l'impugnazione è inammissibile.

  • art. 620 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la sottoscrizione dell'atto introduttivo da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale è condizione di ammissibilità del ricorso; la mancanza di tale requisito determina l'inammissibilità senza esame del merito.
  • La verifica dell'abilitazione del difensore va compiuta con riferimento al momento di redazione e sottoscrizione dell'impugnazione, non a un momento successivo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e può disporre il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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