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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36361/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

L'ente previdenziale ha proposto ricorso per correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva accolto il ricorso dell'istituto e disposto il rinvio della causa al giudice a quo. Nell'ordinanza da correggere, però, nel dispositivo era stato indicato per mero errore il Tribunale di Termini Imerese quale giudice del rinvio, mentre dalla motivazione e dal contesto processuale risultava che il rinvio doveva essere disposto alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione. Il ricorso mirava quindi a rettificare tale inesattezza materiale.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'indicazione del Tribunale di Termini Imerese in luogo della Corte di appello di Palermo fosse frutto di mera disattenzione e quindi emendabile con il rimedio della correzione dell'errore materiale. Ha pertanto accolto il ricorso per correzione e ha disposto che nel dispositivo dell'ordinanza n. 18377/2022 la formula corretta sia "Corte di appello di Palermo, in diversa composizione" al posto di "tribunale di Termini Imerese, diverso giudice". Ha inoltre ordinato l'annotazione a margine dell'originale del provvedimento e non ha provveduto sulle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    È il rimedio processuale utilizzabile per correggere errori materiali o di fatto contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione.

  • Cass. Sez. un. 9438 del 2002

    Richiamata per affermare che, nel procedimento di correzione dell'errore materiale, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

  • Cass. n. 10203 del 2009

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui nel procedimento di correzione dell'errore materiale non si provvede sulle spese.

  • Cass. n. 21213 del 2013

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui nel procedimento di correzione dell'errore materiale non si provvede sulle spese.

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto nel dispositivo di un provvedimento della Corte di cassazione è correggibile quando risulti evidente che derivi da mera disattenzione e non implichi una rivalutazione del decisum.
  • Quando il dispositivo contenga un'indicazione del giudice di rinvio incompatibile con il contenuto complessivo della decisione, la correzione può rettificare il nominativo del giudice senza incidere sul contenuto sostanziale della pronuncia.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non è luogo a provvedere sulle spese del relativo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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