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Sentenza

Sentenza n. 949/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento - del bando relativo alla procedura aperta per l’appalto di fornitura annuale di additivo chimico polielettrolita cationico in emulsione, del disciplinare di gara e del capitolato speciale; - dei chiarimenti resi dal Consorzio e, in particolare, della risposta al quesito n. 3; - delle note del 6.11.2025, con cui è stata negata a Orange s.r.l. la possibilità di eseguire il sopralluogo e il prelievo dei fanghi; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi incluso l’atto n. 24 del 14.10.2025 di autorizzazione dell’espletamento della gara; nonché per la condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, o, in subordine, al ristoro per equivalente

Giustizia amministrativa202501306

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando, disciplinare, capitolato, chiarimenti e diniego di sopralluogo e prelievo dei fanghi relativi a una procedura aperta per la fornitura annuale di additivo chimico polielettrolita cationico in emulsione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato gli atti della procedura aperta, deducendone il carattere escludente, nonché le note con cui la stazione appaltante le aveva negato la possibilità di effettuare il sopralluogo e il prelievo dei fanghi. Ha chiesto l’annullamento degli atti di gara, il risarcimento in forma specifica previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e, in subordine, il risarcimento per equivalente. In sede cautelare il TAR aveva accolto la domanda, ammettendo la ricorrente alla gara. Successivamente, dopo essere stata esclusa dalla procedura, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e ha chiesto la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese, cui ha aderito la stazione appaltante.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso, intervenuta dopo la sua esclusione dalla gara, e dell’adesione della stazione appaltante. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro il bando e gli altri atti di gara né le domande risarcitorie. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito e della richiesta concorde delle parti.

Norme richiamate

  • art. 74 c.p.a.

    La sentenza definisce il giudizio prendendo atto della sopravvenuta carenza di interesse e adottando una pronuncia in forma semplificata, nei limiti risultanti dal testo.

  • art. 120 c.p.a.

    La controversia riguarda una procedura di affidamento soggetta al rito speciale in materia di contratti pubblici, senza che il giudice esamini nel merito le censure.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio instaurato contro gli atti di una procedura di gara, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione e tale sopravvenuta carenza di interesse è riconosciuta nel processo, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
  • La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame nel merito delle censure contro gli atti di gara e delle domande consequenziali, incluse quelle risarcitorie, se non residua un’utilità concreta e attuale dalla decisione.
  • In caso di definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate quando tale soluzione sia concordemente richiesta dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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