Cassazione Penale, Sentenza n. 47072/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per rapina e lesioni denunciando manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova. In particolare contestava l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa Abdelali Laymazi per mancata individualizzazione dell'autore (assenza di ricognizione personale e di descrizione di segni particolari come lo strabismo), e sosteneva che la condanna fosse basata sulle sole dichiarazioni della vittima che si era resa irreperibile al dibattimento, deducendo violazione dell'art. 5 CEDU.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte di Appello congrua e coerente, con adeguato esame delle emergenze processuali. Ha richiamato il consolidato principio per cui le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna se il giudice illustra con argomentazione idonea la loro credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca, e ha ritenuto presenti elementi di riscontro (segnalazione agli agenti, riconoscimento poche ore dopo, referto per abrasioni, versioni contrastanti dei coimputati). Ha inoltre precisato che la regola dell'art. 526 c.p.p. (divieto di fondare la condanna su dichiarazioni di persona volontariamente sottrattasi all'interrogatorio nel dibattimento) non è applicabile al giudizio abbreviato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23 co. 8
art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020
richiama la facoltà del Pubblico Ministero di presentare conclusioni scritte; utilizzata in sede di deposito delle conclusioni del Sostituto Procuratore Generale
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), art. 5
la difesa aveva evocato una presunta violazione; la Corte ha ritenuto la censura infondata nel contesto del giudizio abbreviato e della valutazione probatoria svolta
Codice di procedura penale, art. 526 comma primo-bis
art. 526, comma primo bis, cod. proc. pen.
norma che impedisce nel dibattimento di fondare la condanna su dichiarazioni di persona volontariamente sottrattasi all'interrogatorio; la Corte ha precisato che tale regola non si applica al giudizio abbreviato
Codice di procedura penale, art. 616
prevede le conseguenze in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla somma per la Cassa delle Ammende
Massime di principio
- In Cassazione le doglianze che si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito dei fatti sono inammissibili: è necessario mostrare vizi motivazionali manifesti, contraddizioni o illogicità evidenti nel provvedimento impugnato.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate e integrate da elementi di riscontro, costituire base sufficiente per la condanna; il giudice deve indicare le emergenze processuali che giustificano la fiducia nel racconto.
- Nel giudizio abbreviato non si applica la limitazione dell'art. 526 c.p.p. (divieto di fondare la condanna su dichiarazioni di persona che si è sottratta all'interrogatorio nel dibattimento): la valutazione della prova segue regole differenti rispetto al dibattimento ordinario.
- La Corte di legittimità non può trarre autonome valutazioni di fatto dalle prove: può sindacare solo la completezza, la coerenza e la logicità dell'argomentazione svolta dal giudice di merito.
- L'assenza o l'irreperibilità della persona offesa al dibattimento non inficia automaticamente la prova delle sue dichiarazioni; va valutato se la sottrazione sia volontaria e se la normativa processuale del rito applicato preveda effetti a ciò collegati.
- In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e può essere obbligato al pagamento di una somma a titolo di ammenda conforme a quanto previsto dall'art. 616 c.p.p.
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